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Modello 730, dal 5 maggio disponibile la dichiarazione precompilata

A partire da martedì 5 maggio 2020 sarà possibile accedere e consultare il modello 730 online. Per apportare modifiche ai dati precompilati e per effettuare l’invio bisognerà invece attendere il 14 maggio, data a partire dalla quale sarà disponibile online anche il modello Redditi precompilato. La scadenza per la trasmissione telematica è fissata al 30 settembre 2020.

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni su come accedere e su quali sono i dati presenti nella dichiarazione dei redditi online.

Modello 730 precompilato: come accedere online

Come indica l’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 30 aprile 2020, il contribuente potrà accedere al modello 730 precompilato mediante:

  • pin e password forniti dall’Agenzia delle entrate in occasione dell’abilitazione a Fisconline;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • identità SPID;
  • Pin dispositivo rilasciato dall’Inps;
  • credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
  • Accedendo al proprio modello 730 precompilato il contribuente potrà:

  • visualizzare e stampare la dichiarazione dei redditi online;
  • inviarla all’Agenzia delle Entrate confermando o modificano i dati presenti;
  • versare le somme dovute ed indicare l’IBAN per i rimborsi fiscali.
  • Dichiarazione precompilata 2020 (730 e Redditi): date e scadenze

    • 5 maggio : è possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2020
    • 14 maggio: è possibile:
      accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web;
      utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E;
      modificare il modello Redditi precompilato
    • 19 maggio: è possibile inviare il modello Redditi precompilato.
    • 25 maggio: è possibile inviare il modello:
      Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM, RT e RW;
      Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato;
      annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web. L’annullamento del 730 si può fare solo una volta: fino al 22 giugno.
    • 22 giugno: ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il 730 già inviato.
    • 30 giugno: ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi.
    • 30 luglio: ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi.
    • 30 settembre: ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web:
      ultimo giorno utile per comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore.
    • 26 ottobre: ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo, possibile solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.
    • 10 novembre: ultimo giorno utile per la presentazione del 730 correttivo di tipo 2 all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web.
    • 30 novembre: ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730;
      Ultimo giorno utile per il versamento del secondo o unico acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi.

    Modello 73, le principali novità del 2020

    Sul sito infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale sono a disposizione tutte le informazioni necessarie per procedere. L’amministrazione, oltre ai dati già in suo possesso, ha inserito nei modelli le informazioni arrivate da studi medici, farmacie, banche,assicurazioni,università e dai datori di lavoro.
    Quest’anno nella dichiarazione precompilata sono più numerose le informazioni sulle spese sanitarie. Sono presenti, infatti, le spese per le prestazioni sanitarie erogate dai seguenti professionisti sanitari:

    • tecnici sanitari di laboratorio biomedico
    • tecnici audiometristi
    • tecnici audioprotesisti
    • tecnici ortopedici
    • dietisti
    • tecnici di neurofisiopatologia
    • tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
    • igienisti dentali
    • fisioterapisti
    • logopedisti
    • podologi
    • ortottisti e assistenti di oftalmologia
    • terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
    • tecnici della riabilitazione psichiatrica
    • terapisti occupazionali
    • educatori professionali
    • tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
    • assistenti sanitari
    • biologi.

    Quest’anno nella dichiarazione precompilata sono più complete anche le informazioni sui contributi versati per i lavoratori domestici. In particolare, sono presenti anche i contributi previdenziali versati all’Inps con lo strumento del “Libretto di famiglia”.
    Questi nuovi oneri e spese si aggiungono a quelli già considerati negli scorsi anni dall’Agenzia delle Entrate:

    • le spese sanitarie e relativi rimborsi
    • le spese veterinarie
    • gli interessi passivi sui mutui in corso
    • i premi assicurativi
    • i contributi previdenziali e assistenziali
    • i contributi versati per lavoratori domestici
    • le spese universitarie e relativi rimborsi
    • le spese funebri
    • i contributi versati alla previdenza complementare
    • i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici
    • le spese sostenute su parti comuni condominiali, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di risparmio energetico, di sistemazione a verde degli immobili (bonus verde) e per l’arredo degli immobili ristrutturati
    • i contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale
    • le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi
    • i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso
    • le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, se comunicate in quanto l’invio è facoltativo.

    Inoltre, sono presenti anche gli oneri detraibili sostenuti dal contribuente e riconosciuti dal sostituto, riportati nella Certificazione Unica, nonché quelli ricavati dalla dichiarazione dello scorso anno che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (per esempio, le spese per ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico).