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Pignoramento mobiliare: come funziona e i beni pignorabili

Il pignoramento mobiliare è uno dei tipi di provvedimento che può adottare un creditore nei confronti del debitore. Esso si differenzia da altre tipologie di pignoramenti per alcune caratteristiche peculiari. Scopriamo ora insieme come funziona il pignoramento dei beni mobili e, più nello specifico, quali beni è possibile pignorare con questo particolare atto.

Cos’è il pignoramento mobiliare

Con il termine pignoramento mobiliare si fa riferimento, in diritto, all’atto attraverso cui si dà avvio all’espropriazione forzata, ai sensi dell’art. 491 del Codice di procedura civile, dei beni mobili presenti nell’abitazione del debitore, in altre eventuali proprietà di suo possesso ma anche in una proprietà che non appartiene al debitore laddove quest’ultimo però vi risieda fino a prova contraria.

Il pignoramento mobiliare, cioè su beni mobili (arredi, gioielli e auto, ma non solo) è uno dei tre provvedimenti che un creditore può adottare nei confronti del debitore, in alternativa al pignoramento immobiliare (sui beni immobiliari, cioè case e terreni) e al pignoramento presso terzi (sui crediti che il debitore vanta nei confronti di terze persone, come il conto corrente, lo stipendio, la pensione etc.).

Il pignoramento mobiliare è una tipologia utilizzata non di frequente, a causa delle difficoltà di trovare beni mobili di valore nelle proprietà dei debitori e delle successive complicazioni in fase di rivendita dei beni di seconda mano. Ciò nonostante, è bene conoscere come funziona nel dettaglio il pignoramento mobiliare e quali sono i beni mobili che si possono o che, in alternativa, non si possono pignorare.

Come funziona il pignoramento mobiliare

In presenza di un atto di intimidazione al pagamento, un debitore è chiamato a versare le somme dovute al creditore entro massimo dieci giorni dalla data di notifica dell’atto stesso. Nell’eventualità in cui, trascorso questo periodo di tempo, il debito non dovesse essere saldato, si procede al pignoramento dei beni da parte di un ufficiale giudiziario in possesso di titolo esecutivo.

Durante la procedura, l’ufficiale giudiziario può farsi accompagnare dal creditore o dall’avvocato di quest’ultimo e, laddove sia ritenuto necessario, può avvalersi dell’ausilio di pubblici ufficiali. Il pignoramento dei beni non può essere effettuato in giorni festivi e fuori dall’orario di legge che va dalle 7 del mattino alle 21.

L’atto di pignoramento è sottoscritto dall’ufficiale giudiziario preposto, che deve annotare in un verbale caratteristiche, condizioni generali e valore dei beni pignorati, oltre a tutte le operazioni compiute per il recupero e l’eventuale conservazione di essi. Con questo documento, inoltre l’ufficiale giudiziario indica al debitore di non poter sottrarre i beni mobili oggetto del pignoramento.

Trascorse 24 ore dal termine delle operazioni, l’ufficiale giudiziario ha il compito di registrare l’atto di pignoramento, il precetto e il titolo esecutivo presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione preposto, che a sua volta deve raccogliere tutti i documenti in un fascicolo.

Successivamente al decimo giorno dal pignoramento, il creditore può chiedere al giudice di avviare la vendita dei beni o, se questa è già avvenuta, di ottenere la restituzione del denaro dovuto. Alcuni giorni prima dell’asta, fissata dal giudice del Tribunale, un dipendente dell’IVG (Istituto Vendite Giudiziarie) va a prelevare gli oggetti per metterli in vendita. Se la vendita non va a buon fine, i beni sono restituiti al debitore, previo pagamento delle spese per il deposito.

Quali beni sono pignorabili nel pignoramento mobiliare

La scelta dei beni da pignorare appartiene all’ufficiale giudiziario, sebbene la legge imponga di prediligere i beni cosiddetti di “pronto realizzo”, in grado cioè di garantire una rivendita più facile e veloce in modo da archiviare la pratica nel minor tempo possibile. Generalmente, per questo, tra i primi beni a essere pignorati spiccano: denaro contante, gioielli, titoli di credito e altri oggetti di valore (dai divani agli elettrodomestici).

Sono impignorabili i beni considerati di prima necessità, cioè essenziali al debitore e ai suoi conviventi per vivere. Tra questi, ad esempio, rientrano: cibo, letti, tavoli per i pasti con le sedie, frigoriferi, stufe, fornelli, lavatrici, utensili di casa e di cucina e i mobili che li contengono. È bene specificare, però, che i beni sono impignorabili salvo che siano di rilevante valore economico, anche se quest’eccezione non vale per i letti.

Tra i beni considerati impignorabili nella procedura di pignoramento mobiliare vi sono, poi, i beni necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa del debitore, le armi utilizzate per l’adempimento di un pubblico servizio, gli oggetti che rivestano un particolare valore affettivo e morale (come ad esempio la fede nuziale) e gli animali di affezione, come cani e gatti.