Molti, probabilmente, non lo sanno, ma le nuove partite IVA che aderiscono al regime forfettario possono godere di un’aliquota fiscale più vantaggiosa rispetto al 15% conosciuto dai più. Per chi sta iniziando una nuova attività autonoma (o professionale), infatti, può pagare il 5% di tasse sul reddito imponibile nei primi cinque anni di apertura della partita IVA.
Un’agevolazione fiscale, però, alla quale non tutte le nuove partite IVA a regime forfettario possono accedere. Come specificato più volte dall’Agenzia delle Entrate (l’ultima volta pochi giorni fa, con la Risposta 161/E del 2020), per poter usufruire di un’aliquota fiscale così bassa è necessario rispettare requisiti precisi, sia sul fronte del reddito imponibile, sia sul fronte dell’attività svolta. Quest’ultimo “paletto”, in particolare, preclude la possibilità di avere la tassazione agevolata a gran parte delle persone che decidono di aprire la partita IVA. Ma procediamo con ordine.
Regime forfettario al 5%: i requisiti di legge
Secondo l’attuale legislazione fiscale del nostro Paese, chi ha una partita IVA a regime forfettario può usufruire di un’aliquota fiscale del 5% sul reddito imponibile per un totale di cinque periodi d’imposta consecutivi. I requisiti di accesso, però, sono piuttosto stringenti:
Start up regime forfettario al 5%, la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Su quest’ultimo requisito, in particolare, si è espressa l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un quesito posto da un contribuente che, dopo esser andato in pensione nel 2018, aveva immediatamente intrapreso attività di libero professionista. Il richiedente, in particolare, avrebbe voluto applicare per l’anno di imposta 2019 l’aliquota del 5% sul reddito generato dall’attività professionale.
Una richiesta però rigettata dall’Agenzia delle Entrate. Nell’interpello l’AdE, infatti, specifica “che ci sarà continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento. Si ritiene che la prosecuzione rilevi anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, tenuto conto che la norma in esame non fa riferimento a specifiche agevolazioni per i lavoratori in mobilità”.
Per questo motivo, anche se il contribuente aveva interrotto la propria attività per sopraggiunti limiti di età, non può applicare l’aliquota agevolata ai propri redditi da attività autonoma.