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Regime forfettario, semplificato, ordinario: quale scegliere?

Regime forfettario, semplificato, ordinario: quale scegliere?


Fonte: 123RF

Tasse

Dal 1° gennaio 2023, imprese, lavoratori autonomi e professionisti hanno la possibilità di scegliere tre diversi regimi contabili: quello ordinario, il semplificato ed il regime forfettario. Effettuare una scelta corretta e consapevole, è il primo passo attraverso il quale avviare una qualsiasi attività. Ma soprattutto risulta essere un passo di vitale importanza, perché andrà ad incidere direttamente sulle scelte contabili e fiscali, che l’imprenditore o il professionista dovranno effettuare successivamente.

È bene, quindi, partire con le idee chiare e conoscere i concetti base, per effettuare la scelta corretta. Come funziona un particolare regime contabile? Cosa lo differenzia da un altro? Nel momento in cui sentiamo parlare di regime forfettario, di regime contabile semplificato, di contribuenti super minimi o di ordinario, di cosa si sta parlando effettivamente?

Il nostro intento non è quello di affermare quale sia il regime contabile migliore per un determinato contribuente. Ma fornire le informazioni dettagliate e complete, in modo che possa effettuare la scelta corretta: quella che è più appropriata rispetto al suo profilo fiscale.

Indice

Quali sono i vari regimi

Il primo passo, per effettuare una scelta consapevole, è capire come funzionano i vari regimi contabili. Per approfondire questo punto, faremo riferimento direttamente alla normativa di quelli che attualmente possono essere utilizzati dalle imprese individuali, dai lavoratori autonomi, dai professionisti e dalle società. Sono tre le formule contabili e fiscali che possono essere scelte dai diretti interessati:

  • regime forfettario (agevolato);
  • regime semplificato per cassa (o più correttamente delle “imprese minori”);
  • regime ordinario.
  • Regime forfettario, chi vi può accedere

    La Legge di Bilancio 2023 ha messo mano al regime forfettario, introducendo, proprio da quest’anno alcune importanti novità. Le modifiche hanno introdotto alcuni cambiamenti molto importanti, i quali, nel caso in cui non venissero rispettati, potrebbero avere delle conseguenze particolarmente pesanti, dal punto di vista economico. Tra le novità più importanti ci sono:

  • il nuovo regime forfettario prevede una soglia massima di ricavi pari a 85.000 euro. In precedenza questo importo era fissato a 65.000 euro;
  • i contribuenti fuoriescono immediatamente dal regime forfettario, nel caso in cui dovessero superare i 100.000 euro di ricavi nel corso dell’anno fiscale. La fuoriuscita, invece, avverrà l’anno successivo nel caso il diretto interessato abbia superato il limite degli 85.000 euro, ma sia rimasto al di sotto dei 10.000 euro.
  • Regime contabile semplificato

    Comunemente conosciuto come regime contabile semplificato, il suo nome corretto è, invece, regime contabile delle imprese minori. Possono accedervi i seguenti soggetti:

  • le persone fisiche, che stiano esercitando un’attività commerciale come ditta individuale e che non ha i requisiti per accedere al regime forfettario o che, molto più semplicemente, non vi vuole accedere;
  • società di persone, come la s.n.c. e le s.a.s.;
  • gli enti non commerciali, che stiano esercitando un’attività commerciale non in via prevalente.
  • Possono accedere al regime contabile semplificato per le imprese minori, nel caso in cui i diretti interessati rispettino i seguenti parametri:

  • i ricavi siano inferiori a 500.000 euro, nel caso in cui vengano prestati dei servizi;
  • i ricavi devono essere inferiori a 800.0000, nel caso in cui stiano svolgendo altre attività.
  • Nel caso in cui i contribuenti stiano svolgendo, contemporaneamente, l’attività di prestazione di servizi e di altre attività:

  • quando le singole attività vengano annotate separatamente, la verifica del limite si attiene all’attività prevalente. Il totale delle due attività, comunque, non deve superare gli 800.000 euro;
  • quando le due attività non vengano gestite separatamente, è possibile accedere al regime contabile semplificato se non si superano gli 800.000 euro complessivi.
  • L’opzione per la contabilità ordinaria

    Nel caso in cui i contribuenti abbiano optato per il regime contabile semplificato, hanno la possibilità di esercitare l’opzione per l’applicazione della contabilità ordinaria. Possono effettuarlo:

  • andando a compilare l’apposita casella del quadro VO della dichiarazione IVA;
  • andando ad applicare naturalmente questo regime contabile, ossia il cosiddetto comportamento concludente.
  • Ricordiamo che i contribuenti che operano nel regime contabile semplificato sono obbligati alla tenuta dei seguenti libri obbligatori:

  • registri IVA dove annotare tutti i documenti rilevanti ai fini Iva (fatture di acquisto e di vendita, registro dei corrispettivi) nonché tutti gli oneri deducibili ai fini delle imposte sui redditi (anche se fuori campo Iva);
  • registro cespiti ammortizzabili.
  • I contribuenti, comunque vada, sono esonerati dalla tenuta del libro giornale e dalla predisposizione del bilancio d’esercizio.

    Regime semplificato per cassa, quando si applica

    Il regime contabile delle imprese in contabilità semplificata è stato riformato dalla Legge di Bilancio 2017, che ha provveduto ad introdurre il principio di cassa anche per questi contribuenti.

    La contabilità semplificata per cassa costituisce una novità di indubbia importanza, perché, sostanzialmente, ha equiparato la tenuta contabile e fiscale dei commercianti e degli artigiani a quella che era già in vigore per i professionisti. In altre parole, per determinare il reddito delle contabilità semplificate per cassa viene determinato dai ricavi che sono stati effettivamente incassati. Non importa quale sia la competenza economica, la quale, al contrario, caratterizza il regime contabile ordinario.

    Come funziona il regime contabile ordinario

    Sono tenuti ad aderire obbligatoriamente al regime contabile ordinario i seguenti contribuenti, indipendentemente dai ricavi che hanno conseguito:

  • S.p.A, S.r.l., S.r.l.s., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;
  • Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti;
  • Associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
  • Sono tenuti ad aderire al regime ordinario obbligatorio, i seguenti soggetti, che per ragioni di ricavi non possono rimanere all’interno del regime forfettario o di quello semplificato:

  • persone fisiche che esercitano attività commerciali;
  • società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
  • enti non commerciali che esercitano anche un’attività commerciale in misura non prevalente.
  • Obbligo di tenuta dei libri contabili e del bilancio

    Nel caso in cui i contribuenti abbiano deciso di optare per il regime contabile ordinario, devono conservare e gestire i seguenti libri obbligatori:

  • libro giornale;
  • registro cespiti ammortizzabili.
  • Dal 2019 non è più obbligatoria la tenuta e la stampa dei registri IVA, dato che è entrata in vigore la fattura elettronica B2B.

    Le imprese, che sono state costituite in forma di società di capitali, devono inoltre tenere i seguenti libri sociali e contabili che permettono:

  • una rappresentazione finanziaria della struttura della società;
  • la verifica del funzionamento degli organi societari.