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Rimborsi buoni fruttiferi postali: a chi spettano e perché

Quale pasticciaccio brutto dei buoni fruttiferi postali ante 1986. Tentando di sdrammatizzare la situazione, una sceneggiatura per una fiction su quanto accaduto potrebbe avere proprio questo titolo.

Con la sentenza n. 3963 dell’11 febbraio 2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che le Poste – e quindi lo Stato – avevano tutto il diritto di variare i tassi di interesse dei Buoni Fruttiferi Postali tramite decreto ministeriale e in maniera retroattiva. In particolare, la sentenza si riferisce ai buoni trentennali emessi ante 1986, i cui tassi di rendimento sono stati abbassati con DM del 13 giugno 1986.

Il Codice postale del 1973, infatti, prevede che l’ente emittente di variare i tassi, anche in maniera retroattiva, con un semplice Decreto Ministeriale. Il codice è stato poi sostituito nel 1999 e la norma in questione abrogata: il tasso di rendimento dei buoni emessi dal 1999, in poi, dunque, non può più essere variato, restituendo agli investitori qualche certezza in più.

Ovviamente, i possessori di Buoni Fruttiferi Postali emessi prima del 1986 hanno dato il là a diversi procedimenti legali, giunti a conclusione con la sentenza prima citata delle SSUU della Cassazione. E l’esito, come detto, non è in linea con quanto inizialmente speravano. Gli Ermellini hanno infatti confermato la possibilità per l’ente emittente (le Poste) di variare i tassi di interesse anche per titoli emessi in precedenza.

Nonostante la sentenza avversa, molti degli investitori che hanno acquistato Buoni Fruttiferi Postali tra il 1986 e il 1999 hanno presentato ricorso all’Arbitro Finanziario Bancario. E, nelle ultime settimane, sono arrivate diverse sentenze per alcuni versi sorprendenti. L’Abf, in determinati casi, ha dato ragione agli investitori, che hanno così ottenuto rimborsi sugli interessi non versati di svariate migliaia di euro.

Se per gli ante 1986 le speranze di avere un rimborso sono nulle, chi ha sottoscritto un buono nei 13 anni successivi potrebbero esserci buone speranze di vedersi riconoscere un indennizzo. Prima di tutto, è necessario verificare che la data di emissione sia compresa tra il 1986 e il 1999; successivamente si dovrà verificare se la serie del buono fruttifero sia O (molto probabile che l’Arbitro dia ragione al risparmiatore) oppure P-Q (le speranze sono minori, ma se non dovesse essere presente il doppio timbro frontale e posteriore, a