Aggregatore di News su #finanza, #fintech e mondo del #factoring

Scontrino elettronico, cosa succede in caso di merce resa: chiarimenti sulla procedura ai fini Iva

Da un punto di vista pratico e di abitudini, tutto è destinato a cambiare nel giro di qualche mese. Dal punto di vista legale, invece, le cose resteranno sempre alla stessa maniera.

Anche se l’introduzione dello scontrino elettronico dovrebbe portare diversi cambiamenti nelle modalità di vendita e acquisto (principalmente sul versante del commerciante, che dovrà aggiornare il registratore di cassa e premurarsi che sia connesso alla Rete), sul fronte degli obblighi legislativi e fiscali non cambierà nulla. Anche in quello che potrebbe sembrare il caso più complesso, fa sapere l’Agenzia delle entrate, le procedure a livello fiscale non saranno modificate dall’arrivo dello scontrino elettronico.

Come si legge nel Principio di diritto n.21 del 1° agosto 2019, se un cliente dovesse rendere un prodotto acquistato, le regole per la rettifica IVA non sono affatto cambiate. Anche se lo scontrino è stato regolarmente battuto e inviato telematicamente ai “cervelloni” dell’Agenzia delle entrate, così come previsto dalla nuova normativa, l’esercente potrà sempre annullarlo e regolarizzare così la propria situazione a livello di dichiarazioni IVA e successivi versamenti.

Nel principio di diritto pubblicato sul portale dell’Agenzia delle entrate indica anche quali sono le pratiche da mettere in atto per evitare di incorrere in qualche infrazione. Nello specifico l’AdE richiama le risoluzioni n. 154/E del 5 ottobre 2001 e la n. 219/E del 5 dicembre 2013, nelle quali vengono specificate diverse casistiche in caso di restituzione di oggetti entro 30 giorni dall’acquisto. I documenti specificano le procedure da seguire nel caso in cui l’esercente “compensi” il cliente con cambio merce (o un buono acquisto) o riconosca il rimborso completo di quanto speso.

Nel caso di cambio merce, il venditore dovrà sottrarre dal totale del nuovo acquisto il valore del prodotto restituito, assicurandosi però che il totale IVA da rendicontare e versare non sia né superiore né inferire a quanto effettivamente dovuto. Questo, però, è possibile solo nel caso in cui le aliquote IVA dei prodotti restituiti e di quelli acquistati sia la stessa.

In caso contrario, suggerisce l’Agenzia delle Entrate, l’esercente dovrà emettere un buono acquisto a favore del cliente nel quale sia specificata l’aliquota IVA applicata ai prodotti restituiti. Seguendo la procedura appena descritta, sarà possibile stornare l’IVA del primo acquisto e addebitare, invece, quella del secondo.