Le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinate dall’art. 16-bis del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono tra le agevolazioni più rilevanti nella dichiarazione dei redditi. Ma cosa succede in caso di acquisizione dell’immobile per successione? Qual è il beneficio per l’erede?
In caso di morte dell’avente diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la fruizione del beneficio fiscale sulle quote residue si trasferisce per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Con la Circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, risposta 1.1, è stato chiarito che la detenzione materiale e diretta dell’immobile sussiste qualora l’erede assegnatario abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito ad abitazione principale. Se, ad esempio, l’immobile è locato, la detrazione non spetta in quanto l’erede proprietario non ne può disporre (solo al termine della locazione, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza). La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” è quindi determinante al fine di usufruire del beneficio fiscale e deve sussistere non solo per l’anno di accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno successivo per il quale l’erede intende fruire delle rate residue di detrazione e deve sussistere per l’intero anno d’imposta.
In generale, per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa a un preciso anno d’imposta, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno. Ciò vale anche qualora il decesso avvenga nello stesso anno in cui è stata sostenuta la spesa. Infatti, la quota di detrazione viene trasferita agli eredi che hanno i requisiti per beneficiarne e non potrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi del de cuius.
Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (Circolare n. 15/E del 5 marzo 2003, risposta 2). A tal riguardo, si precisa che:
Vi sono, poi, una serie di casi particolari:
Per completezza, è necessario precisare che nel caso in cui alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata “collegata” la detrazione per il c.d. bonus mobili, tale agevolazione fiscale, ancorché goduta solo in parte, non potrebbe in nessun caso essere trasferita.
Vediamo insieme alcuni esempi pratici.
Il Sig. Verdi ha ereditato un immobile sul quale era in corso una detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione. Il de cuius è deceduto a giugno 2019. Il Sig. Verdi potrà usufruire della quota di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi 2020? Oppure, è necessario presentare la dichiarazione dei redditi per il de cuius?
Dal momento in cui è avvenuto il trasferimento mortis causa dell’immobile, automaticamente anche le rate residue, quindi a decorrere dalla rata relativa all’anno in cui si è verificato il decesso, vengono trasferite all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Qualora il Sig. Verdi abbia conservato la detenzione materiale e diretta dell’immobile, potrà fruire della quota di detrazione per l’annualità di riferimento nella propria dichiarazione dei redditi.
Il Sig. Rossi ha ereditato un immobile sul quale era in corso una detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione. Nel corso del 2019, l’immobile è stato concesso in locazione per brevi periodi di durata non superiore a 30 giorni. Il Sig. Rossi potrà usufruire della quota di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi 2020?
Il Sig. Rossi non potrà usufruire della quota di detrazione per l’annualità di riferimento. Per mantenere l’agevolazione fiscale, infatti, è necessario avere la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta.
La Sig.ra Bianchi ha ereditato un immobile sul quale era in corso una detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione. Nel corso del 2019, l’immobile è stato venduto. La Sig.ra Bianchi potrà usufruire della quota di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi 2020?
La Sig.ra Bianchi non potrà usufruire della quota di detrazione per l’annualità di riferimento. Inoltre, le quote residue della detrazione non si trasferiscono all’acquirente.
Petra Manakova – Fisco 7