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Spese di ristrutturazione: qual è il beneficio per l’erede?

Le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinate dall’art. 16-bis del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono tra le agevolazioni più rilevanti nella dichiarazione dei redditi. Ma cosa succede in caso di acquisizione dell’immobile per successione? Qual è il beneficio per l’erede?

In caso di morte dell’avente diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la fruizione del beneficio fiscale sulle quote residue si trasferisce per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Con la Circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, risposta 1.1, è stato chiarito che la detenzione materiale e diretta dell’immobile sussiste qualora l’erede assegnatario abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito ad abitazione principale. Se, ad esempio, l’immobile è locato, la detrazione non spetta in quanto l’erede proprietario non ne può disporre (solo al termine della locazione, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza). La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” è quindi determinante al fine di usufruire del beneficio fiscale e deve sussistere non solo per l’anno di accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno successivo per il quale l’erede intende fruire delle rate residue di detrazione e deve sussistere per l’intero anno d’imposta.

In generale, per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa a un preciso anno d’imposta, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno. Ciò vale anche qualora il decesso avvenga nello stesso anno in cui è stata sostenuta la spesa. Infatti, la quota di detrazione viene trasferita agli eredi che hanno i requisiti per beneficiarne e non potrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi del de cuius.

Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (Circolare n. 15/E del 5 marzo 2003, risposta 2). A tal riguardo, si precisa che:

  • se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo non avendone più gli altri la disponibilità;
  • se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite, in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.
  • Vi sono, poi, una serie di casi particolari:

  • nel caso in cui il beneficiario dell’agevolazione(de cuius) fosse stato il conduttore dell’immobile, la detrazione può essere trasferita all’erede purché conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione (Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, risposta 1.1);
  • nel caso di comodato d’uso gratuito,in linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario, in quanto non subentrano nel contratto. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’erede sia il comodante questi potrà portare in detrazione le rate residue, in quanto, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. È necessario, anche in questo caso, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene (Circolare n. 18 del 6 maggio 2016, risposta 3.2);
  • nel caso in cui il beneficiario (de cuius) avesse avuto il diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, la detrazione non si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario, poiché il diritto reale di usufrutto ha natura temporanea e se costituito a favore di una persona fisica non può comunque eccedere la vita dell’usufruttuario (art. 979 del Codice Civile);
  • nel caso in cui erede dell’usufruttario sia il nudo proprietario dell’immobile che consolida l’intera proprietà dell’immobile oggetto degli interventi recupero del patrimonio edilizio per estinzione naturale del diritto di usufrutto, questi potrà portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione;
  • nel caso di vendita o di donazione dell’immobile da parte dell’erede che deteneva materialmente e direttamente il bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario, neanche nell’ipotesi in cui vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.
  • Per completezza, è necessario precisare che nel caso in cui alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata “collegata” la detrazione per il c.d. bonus mobili, tale agevolazione fiscale, ancorché goduta solo in parte, non potrebbe in nessun caso essere trasferita.

    Vediamo insieme alcuni esempi pratici.

    Il Sig. Verdi ha ereditato un immobile sul quale era in corso una detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione. Il de cuius è deceduto a giugno 2019. Il Sig. Verdi potrà usufruire della quota di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi 2020? Oppure, è necessario presentare la dichiarazione dei redditi per il de cuius?

    Dal momento in cui è avvenuto il trasferimento mortis causa dell’immobile, automaticamente anche le rate residue, quindi a decorrere dalla rata relativa all’anno in cui si è verificato il decesso, vengono trasferite all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Qualora il Sig. Verdi abbia conservato la detenzione materiale e diretta dell’immobile, potrà fruire della quota di detrazione per l’annualità di riferimento nella propria dichiarazione dei redditi.

    Il Sig. Rossi ha ereditato un immobile sul quale era in corso una detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione. Nel corso del 2019, l’immobile è stato concesso in locazione per brevi periodi di durata non superiore a 30 giorni. Il Sig. Rossi potrà usufruire della quota di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi 2020?

    Il Sig. Rossi non potrà usufruire della quota di detrazione per l’annualità di riferimento. Per mantenere l’agevolazione fiscale, infatti, è necessario avere la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta.

    La Sig.ra Bianchi ha ereditato un immobile sul quale era in corso una detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione. Nel corso del 2019, l’immobile è stato venduto. La Sig.ra Bianchi potrà usufruire della quota di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi 2020?

    La Sig.ra Bianchi non potrà usufruire della quota di detrazione per l’annualità di riferimento. Inoltre, le quote residue della detrazione non si trasferiscono all’acquirente.

    Petra Manakova – Fisco 7