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Stop a sconto e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024

Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024 che mette fine al meccanismo delle opzioni alternative e prevede nuove disposizioni per i principali bonus edilizi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 il Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria” mediante il quale l’attuale Governo ha messo fine, con una sola eccezione, al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

La struttura del Decreto Legge n. 39/2024

Come già anticipato in Consiglio dei Ministri dal Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, le nuove disposizioni sono volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. Un intervento necessario dopo che, a seguito della riclassificazione del superbonus come “credito pagabile”, l’ISTAT ha revisionato il deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2%.

Non sono bastate le disposizioni introdotte da Governo e Parlamento soprattutto con il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, né le ultime messe a punto con il Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (Decreto Superbonus), convertito senza modificazioni dalla Legge 22 febbraio 2024, n.17.

Benché non si conosca il dettaglio dell’utilizzo del superbonus da parte degli enti del terzo settore, né del bonus 75% per gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla fine le detrazioni fiscali più penalizzate dalle nuove misure sono proprio queste.

Confermata la struttura del nuovo Decreto Legge n. 39/2024 che si compone di 10 articoli suddivisi in due Capi:

Capo I – Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali

  • Art. 1 – Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura
  • Art. 2 – Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis
  • Art. 3 – Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
  • Art. 4 – (Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali
  • Art. 5 – Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE
  • Art. 6 – Misure per il monitoraggio di transizione 4.0

Capo II – Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria

  • Art. 7 – Disposizioni urgenti in materia fiscale
  • Art. 8 – Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria
  • Art. 9 – Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi
  • Art. 10 – Entrata in vigore

In questo approfondimento entreremo nel dettaglio dei primi 4 articoli del nuovo provvedimento d’urgenza.

Le novità per i bonus edilizi

Andiamo con ordine. L’art. 1 del Decreto Legge n. 39/2024 interviene sul meccanismo delle opzioni alternative modificando l’art. 2 del Decreto Legge n. 11/2023 che, insieme allo stop, aveva previsto un sistema di eccezioni riservato:

  • agli interventi in corso agevolati dal superbonus e dagli altri bonus edilizi;
  • agli interventi agevolati dal bonus di cui all’art. 119-ter del Decreto Rilancio (la detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche);
  • agli interventi sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016;
  • agli interventi di superbonus realizzati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio (le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale – enti del terzo settore).

Entriamo nel dettaglio delle modifiche all’art. 2 del Decreto Legge n. 11/2023, introdotte dall’art. 1, comma 1 del nuovo Decreto Legge n. 39/2024:

  • con la lettera a) si sopprime il primo periodo del comma 3-bis, grazie al quale era consentito l’utilizzo delle opzioni alternative agli enti del terzo settore;
  • con la lettera b) viene inserito dopo il comma 3-ter il comma 3-ter.1, a seguito del quale sarà consentito l’utilizzo delle opzioni alternative per gli interventi effettuati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Questa deroga è, però, limitata nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. Soglia che dovrà essere verificata dal Commissario straordinario sulla base dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • con la lettera c) viene soppresso il comma 3-quater che prevedeva la possibilità di utilizzo delle opzioni alternative (senza limitazioni) proprio agli immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui al punto precedente.

Con l’art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 39/2024 viene inserito un nuovo sistema di eccezioni per il quale continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al citato art. 2, comma 3-bis, primo periodo, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 (quindi le opzioni alternative per gli enti del terzo settore), in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo decreto legge:

  • risulti presentata la CILAS, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e sono effettuati dai condomini;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi dal superbonus;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati dal superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Con l’art. 1, comma 3 del Decreto Legge n. 39/2024 viene previsto un nuovo sistema di eccezione per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici. In particolare, potranno continuare ad utilizzare le opzioni alternative gli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo decreto legge risultino presentate le istanze di cui al precedente comma 2 (CILAS, delibera assempleare) o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (senza concorrere al limite di 400 milioni imposto per il 2024).

Con l’art. 1, comma 4, viene rivisto il sistema di eccezioni che era stato previsto per il bonus 75% barriere architettoniche all’art. 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato Decreto-Legge n. 11/2023. Ricordiamo che il secondo periodo questo comma prevedeva:

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Adesso tali eccezioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023 soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo decreto legge:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Ultima, importantissima, modifica riguarda l’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 11/2023 che, ricordiamo, aveva previsto un sistema di eccezioni per continuare ad utilizzare le opzioni alternative sia per il superbonus che per gli altri bonus edilizi. In questo sistema di eccezioni era stato previsto che avrebbero potuto continuare ad utilizzare le opzioni gli interventi per cui al 16 febbraio 2023 risultava presentata la CILAS, approvata la delibera assembleare, presentato il titolo edilizio…

Adesso, queste eccezioni non saranno più sufficienti e sarà necessario che alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto Legge siano state sostenute spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati.

Stop alla remissione in bonis

L’art. 2 del nuovo Decreto Legge mette fine all’utilizzo dell’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni alternative, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti. In questo modo, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, sarà consentita entro il 4 aprile 2024.

Nuova comunicazione di dati ad Enea

L’art. 3 del nuovo Decreto Legge impone un nuovo obbligo riservato ai soggetti:

  • che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • che hanno presentato la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Questi soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili dal Superbonus, dovranno trasmettere all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Per tali finalità, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili dal Superbonus, trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

  • ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
  • alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Il contenuto, le modalità e i termini delle suddette comunicazioni saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto legge.

Prevista una sanzione per chi non ottempera ai suddetti obblighi. L’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la CILAS ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale.

Stop alla compensazione in presenza di debiti con il Fisco

L’art. 4, comma 1 del nuovo Decreto Legge inserisce all’interno dell’art. 121 del Decreto Rilancio il nuovo comma 3-bis, a mente del quale non sarà più consentito l’utilizzo in compensazione dei bonus edilizi, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione.

L’art. 4, comma 2 del nuovo Decreto Legge, sostituisce all’articolo 37 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, il comma 49-quinquies con il seguente: “49-quinquies. In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”. Tali disposizioni, però, si applicheranno a decorrere dall’1 luglio 2024.

(Fonte: Lavori Pubblici | Gianluca Oreto)

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