Nella seduta dello scorso 16 luglio il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in Legge del DL 34/2020. In sede di conversione, è stato integralmente riscritto l’art. 119 con rilevanti modifiche al super bonus 110% rispetto al testo originale.
A chi spetta e per quali immobili?
La platea dei possibili fruitori dell’agevolazioni si è notevolmente allargata, avendo il legislatore eliminato il riferimento al solo immobile “abitazione principale”. Dentro quindi le seconde case, le unità “plurifamiliari” (es. le villette a schiera), e confermati ovviamente i condomìni. Per le persone fisiche attenzione però al numero massimo di 2 unità immobiliari agevolabili oltre gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Rientrano anche le Onlus, le OdV, le APS e, dulcis in fundo, le associazioni e società sportive dilettantistiche, ma per queste ultime limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Si parte per i lavori quindi?
Posto che l’agevolazione spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, e quindi il bonus è già in vigore, mancano però ancora:
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