Aggregatore di News su #finanza, #fintech e mondo del #factoring

Tracciabilità dei pagamenti per le spese detraibili: ultimi chiarimenti del Fisco

L’introduzione da parte dell’art. 1, comma 679, L. n. 160/2019 (Legge di bilancio per l’anno 2020) dell’obbligo di pagamento delle spese a mezzo tracciabile al fine del mantenimento del diritto alla detrazione fiscale aveva lasciato più dubbi che certezze.

In mancanza di proroghe e di ulteriori chiarimenti sul punto da parte dell’Amministrazione finanziaria, quasi l’intero periodo d’imposta 2020 si è protratto senza che ai contribuenti fosse data alcuna indicazione puntuale sulle corrette modalità di sostenimento delle spese.

Tra le domande più frequenti in attesa di risposta vi erano le seguenti: se il contribuente pagasse le proprie spese con la carta di credito di un terzo soggetto, perderebbe la detrazione? Viceversa, come potrebbe dimostrare che la spesa è rimasta a suo carico?

Con la Risposta n. 431 del 2 ottobre 2020 questi dubbi vengono – quantomeno in parte – fugati.

Sostenimento della spesa con carta intestata a soggetto diverso

La delucidazione è arrivata a seguito dell’interpello da parte di un contribuente il quale si domandava se fossero detraibili le spese sostenute dalla moglie con carta di credito a lui intestata ma facente capo ad un conto cointestato.

A parere dell’Agenzia delle entrate, la risposta è affermativa: “si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto”.

Resta da definire, a questo punto, in quali ipotesi concrete è assicurata tale corrispondenza, posto che non viene meno il requisito dell’effettivo sostenimento della spesa da parte del contribuente che intende fruire della detrazione. In altre parole, vero è che non rileva il fatto che il titolare della carta di credito sia un soggetto diverso da chi ha beneficiato della prestazione oggetto di pagamento, ma è comunque necessario che la spesa sia rimasta a carico di chi intende beneficiare della detrazione fiscale.

L’Amministrazione finanziaria introduce una sorta di “presunzione di sostenimento” in capo all’intestatario del documento di spesa nel caso in cui il pagamento provenga da un conto cointestato con quest’ultimo, a prescindere da chi sia il titolare effettivo della carta.

Si può ipotizzare, di conseguenza, che lo stesso ragionamento possa estendersi alle spese sostenute dai genitori per i figli a carico e pagate con metodi tracciabili collegati al conto cointestato tra i coniugi.

Ma si può dire lo stesso per i conti cointestati tra genitori e figli non fiscalmente a carico o tra soggetti non coniugati e non uniti da alcun legame di parentela?

E che ne è della spesa pagata con la carta di credito di uno dei genitori, se il conto non è cointestato? Potrà l’altro usufruire in tutto o in parte della detrazione, apponendo un’annotazione sul documento?

Rimangono molti gli aspetti da chiarire.

Documentazione da controllare e conservare

La Risposta n. 431 del 2 ottobre 2020 approfondisce un altro tema importante: quello degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia delle entrate chiarisce innanzitutto che il contribuente può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante “prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA”.

Ma il riscontro più atteso riguarda la possibilità di documentare l’utilizzo del mezzo tracciabile attraverso “l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio”.

Pertanto, nel caso in cui nel documento di spesa sia riportato il metodo di pagamento, non è necessario esibire (e conservare) copia delle contabili dei bonifici o egli estratti conto dei pagamenti eseguiti con bancomat e carte di credito.

Marianna Mazzucco –  Fisco 7