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Versamenti imposte soggetti Isa: il calendario fiscale dopo la proroga

In merito al pagamento delle imposte arriva dall’Agenzia delle Entrate una precisazione sulla proroga del 30 settembre: chi ne ha diritto e come avviene la rateizzazione.

Con la risoluzione n. 71/E del 1° agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito il calendario dei versamenti per chi ha scelto di usufruire della proroga al 30 settembre per il pagamento di Irpef, Ires, Irap e Iva.

Questo termine riguarda i contribuenti a cui si applicano i nuovi Isa 2019 (sorta di pagelle fiscali che hanno sostituito gli studi di settore), i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, i lavoratori in mobilità e coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

Per questi contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, il Decreto Crescita ha introdotto la proroga del pagamento delle imposte fino al 30 settembre a causa dei ritardi nel rilascio del software per i nuovi Isa.

La proroga, in sostanza, riguarda i soggetti che esercitano attività di impresa o svolgono un lavoro autonomo, a prescindere dal fatto che nei loro confronti si applichino gli Isa. Inoltre, riguarda coloro che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate prevede due possibili calendari per effettuare i versamenti a rate da parte dei contribuenti che hanno scelto la proroga di fine settembre e che si distinguono a seconda che si tratti di titolari o no di partiva Iva.

Per i titolari di partita Iva, sono previste tre scadenze per il pagamento delle rate: al 30 settembre, senza interessi, al 16 ottobre, con un interesse dello 0,18%, e al 18 novembre, con un interesse dello 0,51%.

Per i non titolari di partita Iva, sono invece previste le scadenze di pagamento al 30 settembre (sempre senza interessi), al 31 ottobre (con interessi allo 0,33%) e al 2 dicembre (con interessi allo 0,66%).

I contribuenti che hanno beneficiato della proroga, siano o meno titolari di partita Iva, possono anche scegliere il pagamento delle imposte in un’unica soluzione. In questo caso il pagamento va fatto entro la data di proroga del 30 settembre, oppure con una maggiorazione del 40% entro il 30 ottobre.

I titolari di partiva Iva possono pagare questa somma anche in due rate, la seconda il 18 novembre, con un interesse dello 0,18%. Invece, i non titolari di partiva Iva, dopo il 30 ottobre, possono pagare in altre due rate: una subito il giorno dopo, il 31 ottobre, senza interessi, e l’altra il 2 dicembre, a cui si applicherà un interesse dello 0,33%.

Il documento dell’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che si può anche pagare senza usufruire della proroga al 30 settembre. In questo caso le imposte vanno versate prima di questa data ed è possibile ricorrere agli ordinari piani di rateazione, senza pagare gli interessi né altre maggiorazioni, purché il saldo avvenga entro il 30 settembre 2019.