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Regime forfettario 2019: come determinare il reddito. Esempi pratici

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Il regime forfettario consente l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta, che va a sostituire l’imposta Irpef e le relative addizionali. A tale reddito non viene applicata alcuna detrazione da lavoro e colui che percepisce solo tale tipologia di reddito non può avvalersi di nessun’altra detrazione d’imposta (familiari a carico, spese mediche, ecc.). Vediamo i requisiti di accesso e come applicare l’imposta sostitutiva.

Requisiti oggettivi           

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) ha modificato la precedente legislazione in materia, abrogando due dei requisiti di accesso al regime e cioè il mancato conseguimento nel periodo d’imposta precedente di spese per lavoro dipendente (dovevano essere non superiori a 5.000 euro) e il costo complessivo dei beni strumentali (non doveva essere superiore a 20.000 euro). È stato invece innalzato a 65.000 euro il limite di ricavi e dei compensi, da ragguagliare ad anno, per tutte le tipologie di attività. Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2019; pertanto per coloro che sono già in attività i requisiti vanno verificati sulla base dei dati dell’anno precedente (2018) mentre per chi intende iniziare una nuova attività, i requisiti vanno verificati su dati presunti.

Requisiti soggettivi

Il regime è usufruibile dalle sole persone fisiche che svolgono attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari) purché in possesso dei requisiti stabiliti e che contestualmente non incorrano in una delle cause di esclusione previste. Le società di persone e i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del Tuir, quali le associazioni professionali invece, ne sono escluse.

Limite dei ricavi e compensi

Per accedere al regime forfettario, ricavi e compensi, ragguagliati ad anno, non devono essere superiori ai limiti indicati a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l’attività esercitata:

Ad esempio:

  • un architetto (codice attività 71.11.10) che nel corso del 2018 ha incassato compensi per 56.000 euro potrà nel 2019 accedere al regime;
  • un agente di commercio di giocattoli (codice attività 46.18.95) che nel corso del 2018 ha conseguito ricavi per 33.000 euro potrà accedere nel 2019 al regime;
  • un imprenditore che svolge l’attività di calzolaio (codice attività 95.23.00) che nel 2018 ha conseguito corrispettivi per 67.500 euro non potrà accedere nel 2019 al regime.
  • Il superamento della nuova soglia di 65.000 euro determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo indipendentemente dalla misura dello sforamento: nel caso di superamento della soglia nel corso del 2019, il contribuente dovrà nel 2020 adottare il regime ordinario.

    Il limite dei ricavi e dei compensi deve essere ragguagliato ad anno in caso di inizio di attività.

    Come si calcola l’imposta

    Il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice attività svolta; sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, andrà applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, pari al 15%.

    I ricavi sono determinati secondo il principio di cassa. Non è ammessa alcun’altra detrazione/deduzione se non quella relativa ai contributi previdenziali versati.

     Esempio di determinazione dell’imposta dovuta

    Mario Rossi svolge l’attività di ingegnere (codice attività 72.12.20) e presenta nel 2018 i requisiti per l’applicazione del nuovo regime forfettario; nel corso dell’anno ha incassato compensi pari a 19.000 euro e versato contributi previdenziali per 3.750 euro.

    I ricavi e i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta; a tale fine, i contribuenti dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
    In riferimento alle modalità e ai termini di versamento, è stabilito che l’imposta sostitutiva deve essere versata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi.

    Rita Martin – Fisco 7