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La scelta della “contabilità semplificata” non pregiudica il regime forfettario

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Il contribuente che, avendone diritto, intende beneficiare del regime forfettario può fruirne anche se si è avvalso fino a quel momento del regime della contabilità semplificata. Il comportamento concludente adottato dal contribuente, quindi, non lo vincola alla permanenza triennale nel regime e, pertanto, il contribuente conserva comunque il diritto di fruire della disciplina che regolamenta il regime forfettario.

Questo, in estrema sintesi, è il principio emanato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 64 del 14 settembre 2018.

La vicenda trae origine dal fatto che un contribuente, pur avendo i requisiti per accedere al regime forfettario, aveva svolto l’attività dal 2015 in regime di contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18 D.P.R. n. 600/1973 senza però esercitare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA.

Il contribuente in esame aveva esercitato nel 2017 il diritto di opzione per il regime semplificato e ha chiesto all’Agenzia delle entrate se, dal 2018, può beneficiare del regime forfettario.

In merito al dubbio sopra indicato, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il comportamento concludente di avvalersi del regime contabile semplificato non vincola il contribuente alla permanenza in tale regime; è irrilevante, inoltre, per l’Agenzia l’opzione esercitata nel 2017. In altri termini, secondo quanto precisato nella risoluzione n. 64 sopra ricordata, per l’Amministrazione finanziaria, il vincolo triennale previsto dall’art. 18, comma 5 D.P.R. n. 600/1973 opera soltanto per i contribuenti che “scelgono di rimanere nel regime semplificato e non per chi, essendo in possesso dei requisiti, sceglie di accedere al forfettario”.

Stante quanto sopra, quindi:

  • il contribuente può avvalersi del regime forfettario, costituendo di fatto il regime naturale;
  • poiché il diritto di avvalersi o di rinunciare ai regimi di determinazione dell’imposta comporta per il contribuente l’obbligo di darne comunicazione nella prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta operata, al contribuente (in caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione) devono essere comminate le relative sanzioni, comunque sanabili mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
  • Massimo D’Amico – Fisco 7

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