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La comunicazione al Comune non è indispensabile per beneficiare delle agevolazioni IMU

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Le agevolazioni IMU “non devono essere subordinate ad adempimenti inutili previsti dai regolamenti comunali”. Nel caso di immobile affittato a canone concordato, quindi, i comuni non devono negare l’aliquota agevolata IMU solo perché il contribuente non ha inviato la comunicazione con gli estremi del contratto entro il termine fissato dal suddetto regolamento. È questa la conclusione a cui è giunta la commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 93 del 5 giugno 2018.

Secondo quanto sancito dai giudici della seconda sezione della Commissione tributaria, infatti, il fatto “che il contribuente non avesse presentato l’apposita comunicazione, prevista dal regolamento, non può far venir meno il diritto all’agevolazione in quanto gli atti erano stati regolarmente registrati presso l’Agenzia delle entrate”. Secondo i giudici, infatti, il comune è a conoscenza delle informazioni riguardanti il patrimonio immobiliare poiché queste sono “desumibili dalla banca dati catastale ed ipotecaria dell’Agenzia delle entrate-territorio”. Inoltre, “in applicazione del principio della collaborazione e della buona fede di cui all’art. 10 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)” il Comune avrebbe potuto “convocare il contribuente per il contraddittorio ed evitare il contenzioso”.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6-bis, D.L. n. 201/2011 “per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento” e che per l’IMU la legge prevede che devono essere dichiarate al Comune le fattispecie che comportano una variazione dell’ammontare del tributo dovuto oppure una modifica del soggetto passivo. In merito, si ricorda che il Ministero dell’Economia e delle finanze ha precisato che l’obbligo di presentare la dichiarazione è posto in relazione al diritto a fruire di riduzioni d’imposta. A titolo esemplificativo, quindi, secondo il dettato della legge sono obbligati alla presentazione i possessori di immobili concessi in locazione a canone concordato, i titolari di fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, i contribuenti in possesso di interesse storico o artistico.

Ora, sebbene sia previsto in generale l’obbligo per il contribuente di presentare la dichiarazione qualora si intenda beneficiare di agevolazioni tributarie, i giudici hanno da un lato fatto prevalere la sostanza sulla forma, e dall’altro riconosciuto ugualmente le agevolazioni, poiché le informazioni utili alla soluzione del caso in esame erano facilmente desumibili dalla banca dati catastale e ipotecaria dell’Agenzia delle entrate, essendo il contratto, regolarmente registrato.

Massimo D’Amico – Fisco 7