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Gli abusi edilizi incompatibili con le agevolazioni fiscali

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In che modo le irregolarità urbanistiche condizionano le agevolazioni fiscali? Prima di approfondire i principali profili fiscali è necessario precisare che, ai sensi dell’articolo 49 del Testo unico, si considerano abusivi gli interventi realizzati:

  • senza alcun titolo edilizio richiesto dalla relativa normativa;
  • quando il titolo edilizio è stato annullato;
  • in difformità al titolo edilizio, a eccezione della parziale difformità che non oltrepassa la soglia di cui all’articolo 34, comma 2-ter del Testo unico.
  • Le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio
    Sotto il profilo fiscale, la principale conseguenza degli abusi sopra ricordati riguarda la possibilità per l’Erario di richiedere le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio eventualmente fruite dal contribuente. Particolare attenzione va fatta al caso dell’ampliamento abusivo dell’immobile demolito e che, essendo sottoposto a ristrutturazione, deve rispettare la volumetria dell’immobile esistente. Nel caso in esame, infatti, sia la giurisprudenza penale sia l’Amministrazione finanziaria qualificano come abuso l’edificio nel suo complesso (articolo 3 del Testo unico dell’edilizia), per cui il contribuente decade integralmente dalle agevolazioni previste per la ristrutturazione. Al contrario, la realizzazione di un ampliamento in difformità al titolo edilizio riguardante un immobile non demolito comporta la decadenza delle agevolazioni fiscali relative ai soli lavori di ampliamento (si veda quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 36/E/2007 e n. 39/E/2010).

    Le agevolazioni sulla ‘prima casa’
    In relazione agli abusi edilizi e alle relative agevolazioni sulla cosiddetta “prima casa”, la Cassazione ha avuto modo di precisare che se l’abuso è intervenuto successivamente all’acquisto, il contribuente non decade dall’agevolazione poiché, alla data di registrazione dell’atto di compravendita, l’abuso non era ancora realizzato. Secondo la Suprema corte, infatti, non si realizza nessuna delle tre fattispecie che, ai sensi dell’articolo 49 sopra citato, integrano il reato di abuso edilizio (si consulti la sentenza della Corte di cassazione n. 4351/2016 e n. 4669/2014).

    Gli interventi svolti in edilizia libera
    Nel caso di opere che non richiedono la preventiva adozione di titoli edilizi lavori, la decadenza delle agevolazioni opera soltanto se, a seguito di controlli, si possa constatare la mancata realizzazione dei lavori. Si pensi ad esempio alla tinteggiatura dell’androne condominiale, ovvero all’installazione di un pannello solare fotovoltaico fuori dal centro storico, ovvero a tutte le altre opere che non richiedono titoli abilitativi, come precisato anche dal “glossario” del Dm delle Infrastrutture 2 marzo 2018 (Gazzetta ufficiale 81 del 7 aprile scorso). Nei casi di interventi realizzati in edilizia libera, infatti, il provvedimento prot. 149646 del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011 prevede soltanto che il contribuente conservi un’autocertificazione nella quale si attesta:

  • la data di inizio lavori
  • il fatto che gli interventi sono agevolabili.
  • Massimo D’Amico – Fisco 7