Il decreto che disciplina il ricorso al Superbonus 110% approvato dal Governo è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tutto è pronto quindi per procedere con il riconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti per la riqualificazione energetica degli edifici. Ma, nell’attesa che l’iter di presentazione delle domande venga ultimato dai beneficiari, è possibile procedere con i lavori? Facciamo chiarezza.
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Superbonus 110%, possibile procedere in caso di lavori urgenti
Per avere accesso al Superbonus 110% bisogna essere in possesso di determinati requisiti. Come è facile immaginare, tuttavia, la richiesta delle certificazioni necessarie per procedere e tutti adempimenti connessi può – inevitabilmente – allungare i tempi di riconoscimento delle agevolazioni.
Questo, tuttavia, non impedisce ai contribuenti di poter avviare i lavori di ristrutturazione che, se rientrano tra quelli elencati dal decreto, daranno comunque diritto al Superbonus.
I soggetti che non hanno abbastanza capienza fiscale per accedere alla detrazione in 5 anni e optano per la cessione del credio, infatti, possono comunque procedere con gli interventi più urgenti. Nell’attesa di avviare e concludere la pratica con la banca di riferimento, nello specifico, possono chiedere allo stesso Istituto di credito un prestito ponte, ovvero un prestito temporaneo finalizzato a coprire la cifra che corrisponde a quella riconosciuta poi dal Superbonus e che – se accettato – garantisce immediata liquidità per coprire le spese di inizio dei lavori.
Superbonus 110% gli interventi che danno diritto all’agevolazione
Tra gli interventi che danno diritto alle agevolazioni fiscali, il decreto che regola il ricorso al Superbonus identifica:
Infine, va ricordato che, per tutti questi lavori, la detrazione dell’imposta sul reddito spetta alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi e agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, compresi agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti come società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.