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6 novembre 2019 – manovra 2020accorpamento IMU-TASIpmi.it
A decorrere dal 2020, la TASI è abolita. Resta invece l’IMU, il cui presupposto impositivo è il possesso di immobili pur rimanendo l’esenzione prima casa non siano di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9).
Imu, chi la paga
L’imposta, di pertinenza comunale, può arrivare al massimo all’1,14% (come oggi la somma IMU-TASI). Il soggetto passivo è sempre il proprietario o titolare del diritto reale. Casi particolari:
Il genitore affidatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice paga l’IMU anche se non è proprietario dell’immobile.
Concessione aree demaniali: il soggetto passivo è il concessionario.
Locazione finanziaria: soggetto passivo è il locatario a decorrere per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto delle singole quote di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Base imponibile
Non cambia nulla per il pagamento: si calcola partendo dalla rendita catastale rivalutata del 5%, alla quale si applica un coefficiente che dipende dalla categoria catastale, come nella tabella di pmi.it:
Ci sono regole particolari per calcolare la base imponibili degli immobili non iscritti in Catasto. Base imponibile ridotta del 50% per fabbricato di interessi storici, immobili inagibili, prima casa in comodato d’uso ai figli.
Prima casa
La prima casa resta esente da IMU, a meno che non sia di lusso. In questo caso, l’aliquota base è pari allo 0,5%, il Comune può aumentarla fino allo 0,6% oppure diminuirla fino ad azzerarla. C’è una detrazione di 200 euro (eventualmente divisa fra più soggetti residenti in base alle relative quote di proprietà).
La definizione di prima casa: l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Dunque, non ci sono novità in questo senso: i due elementi fondamentali per definire la prima cosa sono la dimora abituale e la residenza anagrafica. Sono considerate abitazione principale anche:
Se i componenti del nucleo familiare (ad esempio, i coniugi) hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel tenitorio comunale, le agevolazioni per l’abilitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare sì applicano per un solo immobile. In altri termini, se i componenti del nucleo familiare (ad esempio, due coniugi) vivono in appartamenti diversi situati nello stesso comune, possono considerare abitazione principale uno solo dei due immobili, non entrambi.
Restano le precedenti regole riguardo alle pertinenze (che quindi, nel caso della prima casa, sono a loro volta esenti IMU): sono classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, magazzini), C/6 (box) e C/7 (tettoie). Ci può essere una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso. Quindi, pr fare un esempio, non ci possono essere due box considerati pertinenza dello stesso immobili.
Immobili imprese
Sono quelli ad uso produttivo accatastati nel gruppo D. Aliquota base allo 0,76%, riservata allo Stato. I Comuni possono alzarla fino all’1,06% o diminuirla fino ad azzerarla.
Su questo fronte, una grossa novità è rappresentata dalla deducibilità, che sarà integrale a partire dal 2022 (e non più, come precedentemente previsto, dal 2023). Fino ad allora, resta la modulazione già prevista: deducibilità 2019 al 50%, sale al 60% nel 2020 e 2021.
Seconde case
Abitazioni non prima casa: sono gli immobili ad uso abitativo non destinati ad abitazione principale. Aliquota base allo 0,86%, i Comuni possono alzarla fino all’1,06% oppure diminuirla fino all’azzeramento. Qui c’è una modifica, oggi su questi immobili l’aliquota base è allo 0,76%. Ma nella sostanza non cambia nulla, perché come detto i Comuni possono intervenire per rimodularla. Resta anche la possibilità per i Comuni di portare l’aliquota su questi immobili all’1,14%, in sostituzione della “vecchia” maggiorazione TASI.
Attenzione: questa maggiorazione nel 2020 può solo essere confermata, se era già stata decisa nel 2015 e applicata fino all’anno 2019. Dal 2021, questa maggiorazione potrà essere ridotta, non aumentata.
Infine una buona notizia per gli inquilini, che non pagheranno più alcuna quota IMU: l’imposta torna a carico del proprietario. Ricordiamo infatti che, in caso di mancanza di indicazioni specifiche in delibera, almeno in via teorica, fino ad oggi l’affittuario di un immobile su cui grava l’IMU avrebbe dovuto accollarsi il 10% dell’onere.
Aliquote altri immobili
Dal 2021, i Comuni possono rimodulare le aliquote esclusivamente in base alle regole che verranno individuate con apposito decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze. In ogni caso, anche se non modifica le aliquote, la delibera di approvazione dei Comuni deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale.
Agevolazioni
Abitazioni affittate a canone concordato (legge 431/1998): l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse dalla prima casa, è ridotta al 75%.
Altre esenzioni IMU
Quando si paga
L’IMU si paga in due rate, di pari importo, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. Il contribuente può decidere di pagare in un’unica soluzione, entro il 16 giugno. Nel 2020, la prima rata (che si pagherà entro il 16 giugno) sarà pari al 50% della somma di IMu e TASI versate nel 2019, e a dicembre si farà eventualmente il conguaglio in base alle aliquote comunali, che devono essere pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre.
Ci sono una serie di casi particolari: ad esempio, gli immobili destinati ad attività ricreative, sportive, eccetera (comma 22, lettera g) pagano l’IMU in tre rate (16 giugno, 16 dicembre, e conguaglio definitivo il 16 giugno dell’anno dopo).
Come si paga
Restano gli appositi bollettini comunali, l’IMU si può pagare anche in compensazione, piattaforma digitale delle pubbliche amministrazione (previsto decreto attuativo entro il 30 giugno 2020).