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Tassazione partita IVA forfettaria: chiarimenti dell’Agenzia su eccedenze

La sempre più folta platea dei liberi professionisti con partita IVA forfettaria sa benissimo che le uniche spese che possono essere dedotte dal proprio reddito sono quelle relative alle spese previdenziali (gestione separata INPS o cassa professionale). Per il resto, viene applicata una percentuale forfettaria legata alla propria attività professionale e al proprio codice ATECO, grazie alla quale è possibile calcolare l’imponibile ai fini della tassazione IRPEF.

Cosa succede, però, nel caso in cui i contributi INPS dedotti siano superiori a quelli effettivamente pagati? Questi devono essere recuperati a tassazione nell’anno fiscale successivo, applicando una tassazione analoga a quella della flat tax al 15%, esattamente come se fossero un reddito. È quanto emerge dalla risposta che l’Agenzia delle Entrate dà a un’interpello (il n. 400 del 2019) posto da un contribuente e relativo agli anni fiscali 2017 e 2018.

Nella sua “interrogazione” all’Agenzia delle Entrate, il contribuente sottolinea di aver dedotto dal proprio reddito una quota di contributi INPS superiore a quelli effettivamente versati per l’anno fiscale di riferimento. Il sistema contributivo italiano, infatti, prevede che i versamenti non siano relativi solo all’anno in corso, ma il contribuente deve effettuare anche pagamenti “in acconto” per l’anno successivo. Può accadere, dunque, di versare una cifra superiore rispetto a quella dovuta e portarla erroneamente in deduzione nella dichiarazione dei redditi.

Se così dovesse accadere, il contribuente deve calcolare la somma eccedente e portarla nella dichiarazione dei redditi dell’anno fiscale successivo. Questa cifra, così come viene specificato nella risposta all’interpello da parte degli esperti dell’Agenzia delle Entrate, deve essere recuperata a tassazione assoggettandola allo stesso regime fiscale delle altre fonti di reddito. Trattandosi del regime forfettario, le eccedenze dovranno quindi essere tassate con flat tax al 15%.

Come si legge nella spiegazione dell’Agenzia delle Entrate, “il contributo previdenziale dedotto nel periodo d’imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM“. In questo caso, dunque, non si deve procedere come accade solitamente, e iscrivere l’eccedenza nel quadro RM della dichiarazione dei redditi. Se così fosse, infatti, i contributi portati in deduzione sarebbero assoggettati a tassazione ordinaria (e non alla flat tax al 15%), causando un aggravio ingiustificato al contribuente.