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Aliquota IRES, novità sui pagamenti 2020

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Con la Legge di Bilancio 2020, per venire incontro alle pressanti richieste delle imprese, il Governo ha abolito l’intera mini-IRES 2.0 a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e la reintroduzione dell’ACE.

Cosa prevedeva la mini IRES?

La mini-IRES prevedeva l’applicazione di un’aliquota ridotta del 15% (in luogo di quella ordinaria del 24%) sul reddito complessivo netto dichiarato dalle società di capitali e dagli enti commerciali e non residenti nel territorio dello Stato e dalle società non residenti operanti nel nostro paese per il tramite di una stabile organizzazione, per la parte corrispondente agli utili reinvestiti in beni strumentali e/o in incrementi occupazionali.

Il ritorno dell’ACE

In luogo della mini-IRES, ritorna l’ACE (Aiuto per la crescita Economica), la misura che incentiva la patrimonializzazione delle imprese attraverso una deduzione dal reddito di una somma che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale.

Nessun cambiamento invece per l’IRES, la cui aliquota fiscale resta confermata sempre al 24%. Ricordiamo che nel corso degli anni, l’aliquota IRES è stata ridotta passando dal 33% del 2004 al 27,5% in vigore nel 2008 e al 24% nel 2018 e 2019.

Ricordiamo che l’IRES è l’imposta sul reddito delle società ed è un’imposta proporzionale e personale, istituita nel nostro paese, con il D.Lgs. n. 344/2003, in sostituzione dell’IRPEG a partire dal 2004, al fine di rinnovare la tassazione fiscale delle società di capitali, così come avveniva già negli altri paesi dell’UE.

Sono soggetti passivi dell’IRES le società di capitali, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato. Sono altresì soggetti IRES gli enti pubblici e gli enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciale; gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno come oggetto l’esercizio di attività commerciale; le società e gli enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Come si calcola l’imposta?

Il calcolo della base imponibile ai fini dell’IRES è determinato secondo le modalità previste dal T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e avviene in modo differente a seconda della natura del soggetto.

Le società e gli enti commerciali residenti determinano il reddito secondo le disposizioni contenute nell’art. 81 e seguenti del T.U.I.R., mentre gli enti non commerciali, ad esempio, determinano la base imponibile in linea con le regole in vigore per le persone fisiche (art. 143 e seguenti del T.U.I.R).

Come si paga l’IRES?

Il pagamento dell’IRES deve essere effettuato con il modello di pagamento unificato F24 ed i codici tributo da utilizzare, che variano caso per caso, sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.  La vera novità riguarda i pagamenti di imposta che devono essere compensati con crediti di imposta vantati dal contribuente.

La novità sui pagamenti IRES

Da quest’anno, infatti, vige l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP per poter procedere con la compensazione dei relativi crediti per importi superiori a 5.000 euro annui. Inoltre, diviene obbligatorio l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni (Fisconline per i contribuenti o il canale Entratel per gli intermediari abilitati).

In buona sostanza, i crediti 2019 di IRES (come anche i crediti IRPEF e IRAP) sotto la soglia di 5 mila euro potranno essere compensati liberamente, mentre quelli eccedenti la soglia di 5 mila euro non potranno essere compensati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento.

Antonino Salvaggio – Fisco 7