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Bollo fatturazione elettronica, attenzione a nuova scadenza 2021

Con l’approvazione del decreto 4 dicembre 2020 sono state introdotte specifiche modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche, con intervento ‘ del legislatore che ha rivisto i termini del versamento a partire dal 2021, prevedendo specifiche procedure di recupero e sanzioni in caso di mancato pagamento.

Bollo fatturazione elettronica, quando è dovuto

Come per le fatture cartacee, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dovuta ogni qualvolta l’importo di questi documenti sia escluso, esente o fuori campo IVA per un ammontare superiore ad euro 77,47.

Per indicare l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, è necessario inserire una precisa dicitura in fattura, ovvero: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”, che nel caso della fatturazione elettronica basterà riportare nell’apposito campo tracciato del file XML.

Fatturazione elettronica: nuovi termini di pagamento dell’imposta di bollo 2021

Come stabilito dal decreto 4 dicembre, in modifica dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014:

  • Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
  • il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
  • Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche, emesse nel primo trimestre solare dell’anno, non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento. Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.

    Fatturazione elettronica, fino a quando è possibile la variazione dei dati

    Per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell’anno, il cedente o prestatore oppure l’intermediario delegato, può procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell’anno di riferimento. In assenza
    di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate.

    Detto termine è prorogato al 20 settembre dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell’anno.

    Imposta bollo fatturazione elettronica 2021, scadenze e sanzioni

    In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’Agenzia delle entrate si occuperà di comunicare al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare della sanzione amministrativa (dovuta ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 18/12/1997) “pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”.

    La sanzione sarà ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione, per i versamenti con ritardo ma effettuati entro 90 giorni dalla scadenza. Se il contribuente non provvede al ravvedimento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l’Agenzia delle entrate è autorizzata a procedere con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata e della sanzione amministrativa dovuta.