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Bollo fatture elettroniche, novità sui pagamenti

Il Decreto fiscale 2020 ha modificato le procedure in caso di mancato pagamento del bollo sulle fatture elettroniche. Ora, nel testo di legge di conversione sono state introdotte altre novità. Prosegue l’iter legislativo del Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 ottobre, è in corso in Parlamento la votazione della legge di conversione.

La Camera ha dato il via libera alla fiducia posta dal Governo sul Decreto, con 310 voti a favore e 199 contrari. Oggi l’Aula di Montecitorio prosegue l’esame degli ordini del giorno e il voto finale sul provvedimento è atteso nel pomeriggio. Nel frattempo, il testo di conversione in legge del Decreto ha introdotto importanti novità, una delle quali riguarda il bollo sulle fatture elettroniche e le relative modalità di pagamento.

Il Decreto fiscale 124/2019 aveva già introdotto delle novità in merito all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (Sdi), stabilendo che in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento l’Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta da versare, insieme alle sanzioni per tardivo versamento e agli interessi.

La procedura prevede vari passaggi, a partire dall’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate, con la sanzione ridotta a un terzo e gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente alla data di elaborazione della “cartella”. In questo caso il contribuente avrà 30 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, effettuando il pagamento per intero o anche solo in parte del bollo.

Le sanzioni sono ridotte a un terzo solo se il contribuente effettua il pagamento nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato versamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro questo termine, l’Agenzia delle entrate procede con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme da versare, con una maggiorazione delle sanzioni e degli interessi..

Ricordiamo che in caso di mancato pagamento del bollo virtuale dovuto all’origine (come per le fatture superiori ai 77,47 euro), la sanzione va dal 100% al 500% dell’imposta dovuta.

Ora, nell’iter parlamentare è prevista un’ulteriore novità riguardo al pagamento del bollo. Il testo di conversione in legge del Decreto fiscale introduce la seguente modifica all’art. 17: “Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.”

Nell’audizione del 6 novembre alla Camera dei Deputati, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che già l’articolo 12 comma 9 del Decreto Crescita (DL 34/2019) – modificato dal Decreto fiscale sulle sanzioni per il bollo non pagato – consente all’Agenzia delle Entrate, a partire dalle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2020, di verificare con procedure automatizzate il corretto assolvimento dell’imposta di bollo già nella fase di ricezione delle fatture stesse tramite il Sistema di interscambio.

Per le fatture cartacee o quelle inviate extra-SDI, continuerà ad applicarsi la legislazione precedente.