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Bonus affitti 2020, come funziona la verifica mensile: i chiarimenti dell’AE

Con la risposta n.466 del 13 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate è tornata nel merito del bonus affitti 2020 approvato con il decreto Rilancio, chiarendo le modalità di fruizione dello stesso e specificando come funziona la verifica mensile subordinata al riconoscimento dell’agevolazione. 

L’interpello

Il quesito posto all’Amministrazione Finanziaria vede come mittente una s.r.l. unipersonale che, nello specifico, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di poter aver accesso al bonus affitti 2020 dopo aver subito “pesanti contraccolpi sul piano reddituale” per via della riduzione di fatturato dovuta “non alla quantità di merce prodotta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020” (ovvero durante il lockdown) ma alla “documentata riduzione del prezzo di mercato della stessa merce”. 

Nello specifico la società istante, che a marzo non ha rispettato i requisiti richiesti per l’ottenimento del credito d’imposta, tenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 28 del decreto-legge n. 34/2020, si è rivolta all’AE per chiedere se fosse nella posizione di poter usufruire del bonus nei mesi di aprile e maggio. 

Bonus affitti, come funziona la verifica mensile: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Una volta chiarito che il parere dato in merito a questa specifica risoluzione non implicava o presupponeva un giudizio in merito alla sussistenza degli ulteriori requisiti per la fruizione del bonus affitti 2020 (su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria), l’Agenzia delle Entrate, ai fini del calcolo da effettuare per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, ha rimandato ai chiarimenti contenuti nella Circolare 9/E del 13 aprile 2020.

Nella circolare citata nell’interpello, a tal proposito, viene specificato che: “Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare a riduzione percentuale disposta dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate”. Questo vuol dire che il contribuente interessato a ottenere il bonus è tenuto a procedere comparando la liquidazione periodica del mese di marzo 2019 rispetto a marzo 2020, aprile 2019 rispetto ad aprile 2020 e maggio 2019 rispetto a maggio del 2020. 

Con la medesima circolare, inoltre, è stato specificato che: il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati. Ne consegue che, ferme restando tutte le ulteriori condizioni previste dal menzionato articolo 28 del decreto Rilancio, è possibile usufruire del credito d’imposta riconosciuto dal bonus affitti mensilmente, con riferimento alle mensilità in cui si sono verificati i presupposti richiesti.