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Bonus affitti, arriva il chiarimento dell’Agenzia: a chi spetta e come utilizzarlo





Dl Rilancio, le misure per le imprese: contributi fondo perduto, Irap, affitti, bollette, scadenze fiscali

Con la circolare numero 14/e del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul bonus affitti, che permette alle aziende e ai professionisti di “convertire” parte del canone di locazione pagato nei mesi di marzo, aprile e maggio in credito d’imposta spendibile in fase di dichiarazione dei redditi o per compensare altri debiti fiscali.

In particolare, nella circolare l’AdE spiega chi può fare richiesta per il bonus sul canone di locazione e quali requisiti deve rispettare; qual è il valore del sussidio e come questo possa essere speso. Insomma, un documento che aiuta a fare chiarezza su una delle misure più attese del Decreto Rilancio: il bonus, infatti, potrebbe interessare potenzialmente decine di migliaia di attività commerciali e produttive che, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal nuovo Coronavirus, sono state costrette a chiudere battenti.

Cos’è il bonus affitti e chi può richiederlo

Come dice il nome, il bonus affitti è un’agevolazione fiscale riconosciuta (sotto forma di credito d’imposta) a chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni fatti registrare nel corso del 2019. In caso di attività alberghiera o agrituristica, il bonus sui canoni di locazione può essere richiesto indipendentemente dai ricavi fatti registrare nel corso dell’anno precedente. L’agevolazione può essere richiesta, inoltre, anche dai soggetti in regime forfetario e gli imprenditori e le imprese agricole.

Per poter usufruire del bonus affitti, però, è necessario rispettare un requisito fondamentale: dimostrare che i ricavi della propria attività siano calati di almeno il 50% nel corso dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria.

Come funziona il bonus affitti

Lo sgravio fiscale a sostegno delle attività commerciali e produttive, in particolare, si concretizza in due differenti misure:

  • Credito d’imposta del 60% nel caso di canoni di locazione per immobili a uso non abitativo;
  • Credito d’imposta del 30% nel caso di contratto d’affitto d’azienda.
  • Per poter usufruire del credito d’imposta, però, è necessario che i canoni siano stati effettivamente versati. L’agevolazione, dunque, risulterà essere sospesa sino al momento in cui non verrà saldato il “debito” nei confronti del proprietario dell’immobile o del titolare dell’attività.

    Va specificato, inoltre, che il credito di imposta viene riconosciuto su base mensile. Ciò vuol dire che la verifica del calo dei ricavi va effettuata mese per mese e non sulla somma dei ricavi delle tre mensilità. Potrebbe così accadere che l’agevolazione possa essere riconosciuta solo per un mese e non sull’intero ammontare versato nel corso del trimestre.

    Come e quando utilizzare il credito d’imposta del Bonus affitti

    Grazie alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, il bonus affitti può essere immediatamente utilizzato dai beneficiari. Il credito risultante può essere infatti utilizzato a compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “6920”. In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.