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Bonus affitto anche per chi paga in ritardo: novità dall’Agenzia delle Entrate

Pagare in ritardo l’affitto di un locale commerciale non fa perdere il diritto alla cessione del credito. La legge consente di beneficiare lo stesso del bonus affitto anche se il canone viene versato l’anno successivo rispetto a quando doveva essere versato.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate: con la risposta all’interpello n. 263 del 19 aprile 2021, l’Agenzia ha conferma nuovamente la possibilità di accedere al bonus affitti per i canoni di locazione pagati in ritardo, ed ammette inoltre l’ipotesi di pagamento in misura ridotta, con contestuale cessione del credito del 60% al proprietario dell’immobile in locazione. In questo caso, la scadenza è il 31 dicembre 2021.

Bonus affitto vale anche se pagato in ritardo

In pratica, il Fisco elimina i vincoli temporali del bonus affitti perché riconosce il tax credit anche a chi paga nel 2021 i canoni del 2020, ovvero quelli che danno diritto all’agevolazione.
Non solo: oltre ai ritardatari, l’Agenzia premia anche i troppo precipitosi. Il bonus viene riconosciuto anche a chi ha anticipato nel 2019 i canoni del 2020. In sostanza: che si versi l’affitto nel 2019 o nel 2021 per il 2020 si ha sempre diritto al bonus.

Bonus affitto, cos’è e a chi spetta

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal dl Rilancio, il bonus affitto è riconosciuto a chi esercita attività d’impresa, arte o professione e ha avuto nel 2019 ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro. Il beneficio consiste in un credito d’imposta del 60% sull’importo del canone di affitto relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, poi esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, in favore delle partite IVA maggiormente colpite dalle restrizioni.
Per le strutture turistico ricettive, l’agevolazione è stata prima estesa fino a dicembre 2020 e, successivamente, fino al mese di aprile 2021 dalla Legge di Bilancio.

Ai fini dell’accesso al credito d’imposta – pari al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda – è necessario aver registrato un calo di fatturato o corrispettivi pari almeno al 50 per cento nel mese in cui si intende beneficiare dell’agevolazione, rispetto allo stesso mese del 2019. Il requisito della riduzione non è necessario per le attività avviate nel 2019 e per le partite IVA con sede in uno dei comuni con stato d’emergenza in atto al 31 gennaio 2020.

In ogni caso – ed è qui che ora è intervenuto il Fisco – il decreto Rilancio chiedeva come requisito per beneficiare del bonus che il pagamento dell’affitto fosse fatto entro l’annualità del 2020, cioè prima del 31 dicembre dello scorso anno. Adesso, invece, l’Agenzia delle Entrate elimina questa barriera.

Bonus affitto, cessione del credito entro il 31 dicembre 2021

La risposta dell’Agenzia delle Entrate conferma inoltre la possibilità, per i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta del 60 o del 30 per cento, di optare per la cessione del credito. Nel caso specifico, tale opzione consente di cedere al locatore il bonus spettante, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone di affitto dovuto nel 2020. Lo stesso vale per i pagamenti effettuati in anticipo nel 2019. In quest’ultimo caso, l’Agenzia precisa che “nelle ipotesi in cui il canone sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto“.
L’opzione si applica anche in caso di versamento in ritardo dei canoni di locazione, a patto però di rispettare la scadenza del 31 dicembre 2021.

Bonus affitti, il nuovo modulo dell’Agenzia delle Entrate

Con il provvedimento n. 43058 del 12 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione relativi al bonus affitto. Il nuovo modello (che potete scaricare qui) va a sostituire il precedente, che era stato approvato col provvedimento del 14 dicembre 2020: va inviato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate direttamente dal beneficiario o da un intermediario abilitato entro il 31 dicembre 2021.