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Compensi incassati dopo la chiusura della partita IVA: come si indicano in dichiarazione?

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 299 del 2 settembre 2020, ha fornito un chiarimento circa la modalità attraverso la quale vanno dichiarati i compensi percepiti dai professionisti una volta chiusa la partita IVA.

Il contribuente istante, avvocato in regime dei minimi con partita IVA chiusa a fine 2017, riceveva compensi nel 2019 per fatture elettroniche emesse “ante cessazione partita IVA” in relazione ad un patrocinio esercitato a spese dello Stato.  Tali somme, regolarmente certificate da CU 2020 (anno 2019) come redditi di lavoro autonomo, risultano ovviamente non dichiarabili nel quadro LM del modello redditi persone fisiche 2020, in quanto il soggetto non è più titolare di partita IVA. Pertanto, l’avvocato istante chiedeva di sapere come indicare tali compensi, ritenendo di poterli imputare nel quadro dei redditi diversi.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 299 del 2 settembre 2020, risponde affermativamente.

Infatti, le Circolari n. 17/E del 30 maggio 2012 e n. 10/E del 4 aprile 2016 hanno trattato il tema della dichiarazione dei compensi ricevuti in un periodo successivo alla cessazione dell’attività. La prima ha detto chiaramente che “in un’ottica di semplificazione che tiene conto delle dimensioni dell’impresa e, in particolare, dall’esiguità delle operazioni economiche che ne caratterizzano l’attività, si ritiene che è rimessa alla scelta del contribuente la possibilità di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria”; la seconda, la n. 10/E del 4 aprile 2016, ha esteso tale concetto anche al contribuente in regime forfetario. Pertanto i contribuenti in regime fiscale agevolato possono far concorrere alla determinazione del reddito anche ricavi ancora da incassare al momento della chiusura della partita IVA, imputando all’ultimo anno di attività anche le operazioni che non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria.

Il contribuente istante, pur avendo fatturato i compensi prima della chiusura della partita IVA, non si è avvalso di tale facoltà. Inoltre, al momento dell’incasso, non svolgeva con abitualità, stabilità e prevalenza una attività professionale.

Per tale motivo, i redditi percepiti nel 2019 devono essere dichiarati come “redditi diversi” nel quadro RL, rigo RL 15, del modello Redditi Persone Fisiche 2020.

Giovanni Fanni – Fisco 7