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Contributi Inps sospesi, quando riprendono i versamenti

Si avvicina la data di ripartenza per i versamenti dei contributi Inps sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus. La prima scadenza è il 31 luglio 2020 per le imprese florovivaistiche. Mentre quella più di rilievo è il 16 settembre 2020, data di ripresa degli adempimenti fiscali e previdenziali per la generalità delle partite Iva che hanno beneficiato della sospensione dei termini.

Tutte le istruzioni per i versamenti, in un’unica soluzione o a rate, dei contributi Inps sospesi sono contenute nel messaggio Inps n. 2871 del 20 luglio 2020. Vediamo le principali indicazioni in sintesi.

Modalità di versamento per le aziende con dipendenti

Per le aziende con dipendenti il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, compilando la “Sezione Inps”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973).
Le aziende beneficiarie della sospensione devono aver preliminarmente trasmesso la denuncia Uniemens entro le stesse scadenze. Per la compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N9xxx” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Il risultato dei <DatiQuadratura> – <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”, ovvero ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero.

Versamenti artigiani e commercianti 

Sono interessati dalla sospensione i contributi dovuti alla scadenza del 18 maggio 2020 (I trimestre 2020) che come indicato al paragrafo 2.2 della circolare n. 59/2020,  hanno sofferto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi riferiti all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione.
Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate) i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilatoe da utilizzare per il versamento.

Aziende che versano alla gestione separata

I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con il codice 31 “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-quinquiesdecies”, entro il 31 luglio 2020.
I committenti  tenuti al versamento nella Gestione separata con riferimento ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con i codici 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, devono versare la contribuzione dovuta entro il 16 settembre 2020. La causale da indicare nel modello “F24” è CXX/C10.

Versamenti aziende agricole

Alle aziende sono stati attributi specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto Previdenziale Aziende Agricole. In prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti, le aziende riceveranno una comunicazione individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline) per il versamento.