La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, comma 679 (Legge di Stabilità 2020) ha stabilito che, a decorrere dal 01 gennaio 2020, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi Mod. 730/REDDITI 2021 anno fiscale 2020 della detrazione di tutti gli oneri indicati nell’art.15 del TUIR e in altre disposizioni normative che consentono la detrazione Irpef del 19%, il pagamento dovrà avvenire SOLAMENTE mediante:
Il comma 680 esclude da questa previsione, consentendone il pagamento anche in contanti, dei seguenti oneri:
Di seguito alcuni esempi di spese per le quali il pagamento con denaro contante fa perdere il diritto alla detrazione:
In mancanza di una fase chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria che specifichino il tipo di controllo che verrà effettuato sulla documentazione relativa a tali oneri, oltre alle quietanze di pagamento della spesa (ad esempio le fatture, ricevute ecc.), si consiglia di conservare anche copia del bonifico bancario o postale, ricevuta di pagamento con carta di credito ecc.
Si rammenta che queste specifiche sono valide per le spese sostenute dal 01 gennaio 2020, a causa del mancato rinvio dell’applicazione della norma. Gli impatti di questa disposizione ricadano indubbiamente sugli operatori che devono ricevere il pagamento tracciato; gli stessi saranno obbligati all’utilizzo del Pos solo dal 01 luglio 2020, ma al momento sono tenuti ad accettare il pagamento di quanto dovuto con le ulteriori modalità previste quali assegni e bonifici.
A cura di Milena Scola
Consulente del Lavoro
Associazione Giovani Consulenti del Lavoro Pavia