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Dichiarazione dei redditi: novità spese detraibili

La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, comma 679 (Legge di Stabilità 2020) ha stabilito che, a decorrere dal 01 gennaio 2020, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi Mod. 730/REDDITI 2021 anno fiscale 2020 della detrazione di tutti gli oneri indicati nell’art.15 del TUIR e in altre disposizioni normative che consentono la detrazione Irpef del 19%, il pagamento dovrà avvenire SOLAMENTE mediante:

  • bonifico bancario o postale;
  • ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art.23 del D.Lgs. n. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
  • Il comma 680 esclude da questa previsione, consentendone il pagamento anche in contanti, dei seguenti oneri:

  • medicinali e dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
  • Di seguito alcuni esempi di spese per le quali il pagamento con denaro contante fa perdere il diritto alla detrazione:

  • spese sanitarie diverse da quelle sopra riportate (esempio visite specialistiche private non erogate in strutture convenzionate al S.S.N.);
  • spese per istruzione;
  • spese funebri;
  • spese per l‘assistenza personale;
  • spese per attività sportive per ragazzi;
  • spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
  • erogazioni liberali;
  • spese veterinarie;
  • premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
  • spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; spese intermediazione agenzie immobiliari ecc…
  • In mancanza di una fase chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria che specifichino il tipo di controllo che verrà effettuato sulla documentazione relativa a tali oneri, oltre alle quietanze di pagamento della spesa (ad esempio le fatture, ricevute ecc.), si consiglia di conservare anche copia del bonifico bancario o postale, ricevuta di pagamento con carta di credito ecc.

    Si rammenta che queste specifiche sono valide per le spese sostenute dal 01 gennaio 2020, a causa del mancato rinvio dell’applicazione della norma. Gli impatti di questa disposizione ricadano indubbiamente sugli operatori che devono ricevere il pagamento tracciato; gli stessi saranno obbligati all’utilizzo del Pos solo dal 01 luglio 2020, ma al momento sono tenuti ad accettare il pagamento di quanto dovuto con le ulteriori modalità previste quali assegni e bonifici.

    A cura di Milena Scola
    Consulente del Lavoro 

    Associazione Giovani Consulenti del Lavoro Pavia