Aggregatore di News su #finanza, #fintech e mondo del #factoring

Dichiarazione dei redditi tardiva o omessa: come rimediare

Il prossimo 2 dicembre tantissimi saranno i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi. Come ogni anno però, per i più svariati motivi, diversi intermediari si ritroveranno a dover fare i conti con le conseguenze derivanti dalla mancata o tardiva trasmissione delle dichiarazioni. Quali saranno allora gli strumenti che l’ordinamento mette a loro disposizione per rimediare?

La norma da tenere in riferimento in questi casi è contenuta ed esplicata all’art. 7-bis del D. Lgs. n. 241/1997. A tal proposito è specificato che per l’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni ad opera degli intermediari abilitati è prevista l’irrogazione di una sanzione che va da 516,00 a 5.164,00 euro. L’art. 7, coma 4-bis, del D.Lgs. n. 472/1997, tuttavia, specifica anche che tali sanzioni sono ridotte della metà in caso il soggetto responsabile proceda con la presentazione nei 30 giorni successivi alla scadenza (ma non oltre).

Le sanzioni tributarie previste per gli intermediari che non hanno rispettato i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi sono da considerarsi autonome e distinte da quelle previste per le violazioni tributarie che invece verranno attribuite ai contribuenti.

Un discorso a parte, invece, bisogna fare per le dichiarazioni consegnate agli intermediari oltre il termine fissato per la presentazione in via telematica delle stesse che, per quest’anno, vale per tutte quelle presentate dopo il 2 dicembre 2019. Ebbene, come specifica l’art. 3, comma 7, del DPR 322/1998, queste dovranno essere inviate entro 30 giorni dalla data contenuta nell’impegno di trasmissione. Tale regola, comunque, trova un’eccezione quando l’intermediario riceve dal cliente l’incarico alla trasmissione di dichiarazioni integrative.

L’intermediario abilitato andrà incontro a sanzioni anche quando invia più file contenenti un’unica dichiarazione o diversi file con più dichiarazioni, oppure ancora un’unico file con diverse dichiarazioni al suo interno.

Ogni violazione, comunque, potrà essere sanata tramite lo strumento del ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997), a meno che non sia stato già notificato l’atto di contestazione della sanzione o non sia trascorso il termine di 90 giorni dalla scadenza (oltre il quale l’Agenzia delle Entrate non ammette alcuna regolarizzazione).

Va ricordato in fine che, per quanto riguarda i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, questi verranno trasmessi agli Ordini professionali che potranno decidere se prendere o meno provvedimenti disciplinari.