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Dl Sostegni, quando scatta recupero (o restituzione) dei contributi non spettanti

Con l’approvazione del dl Sostegni si concretizza e prende forma l’intervento del Governo Draghi per la lotta all’emergenza Coronavirus: per andare incontro a chi è stato maggiormente colpito dalla crisi, il nuovo Esecutivo ha varato tutta una serie di aiuti e bonus da destinare a lavoratori, aziende e liberi professionisti. Per ottimizzare la distribuzione delle risorse, tuttavia, all’erogazione del contributo a fondo perduto spettante alle attività economiche più danneggiate, seguiranno specifici controlli dell’Agenzia delle Entrate, che si occuperà di recuperare le eventuali somme non dovute.

Contributo a fondo perduto dl Sostegni: quando l’Agenzia delle Entrate procede al recupero

Per avere accesso al contributo a fondo perduto previsto dal dl Sostegni, il soggetto che intende beneficiarne deve presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. La stessa Amministrazione Finanziaria poi, a seguito della richiesta, procederà con i relativi controlli, per verificare la presenza – o meno – dei requisiti richiesti.

I funzionari del Fisco, ovviamente, sono autorizzati a procedere con il recupero delle somme erogate qualora – a seguito degli accertamenti effettuati – risultino contributi a fondo perduto non spettanti, ma comunque versati sotto forma di credito di imposta o accredito diretto sul conto corrente. A tale intervento, inoltre, può fare seguito l’erogazione di apposita sanzione amministrativa.

Come previsto infatti dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997, l’Amministrazione può procedere al recupero delle somme non dovute nella misura minima del 100% e massima del 200%, mentre è esclusa la possibilità della definizione agevolata. Inoltre, come stabilisce l’articolo 316-ter del Codice penale, in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente, il contribuente può andare incontro ad una reclusione da 6 mesi a 3 anni e, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, ad una sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro (fino a un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito).

Dl Sostegni, possibile restituire il contributo a fondo perduto (senza incorrere in sanzioni)

Al soggetto che ha ricevuto il contributo dello Stato senza però essere in regola con i requisiti richiesti, in caso di percezione indebita, l’Amministrazione finanziaria lascia sempre la possibilità di rimediare spontaneamente.

Lo stesso decreto Sostegni, difatti, stabilisce che: “il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso“.

Inoltre, qualora il contribuente si renda conto di aver percepito il contributo pur non avendone diritto, può sempre ravvedersi presentando rinuncia e restituendo gli importi tramite modello F24.