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Fattura elettronica, confermata l’esenzione per medici e farmacie

Mentre i professionisti con partita IVA a regime forfettario attendono di sapere se l’obbligo di fatturazione elettronica verrà esteso anche nei loro confronti, c’è una categoria che sa già di non doverla utilizzare neanche nel corso del prossimo anno fiscale.

Il regime transitorio previsto per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria è stato infatti confermato anche per il prossimo anno. Ciò vuol dire che, a livello fiscale, saranno sufficienti le fatture che i professionisti devono inviare al STS ai fini della compilazione del 730 precompilato. Resta invece confermato l’obbligo di fattura elettronica per quelle prestazioni sanitarie effettuate da professionisti che non devono inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria (ad esempio, visite effettuate per conto di compagnie assicurative, aziende, enti, professionisti e altre casistiche di questo genere).

Anche nel 2020, dunque, i professionisti del settore medico continueranno a operare in base a quanto previsto nella circolare 14/E del 17 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate. In questo documento, i tecnici dell’AdE passano in rassegna tutta la legislazione riguardante la fatturazione elettronica e il settore sanitario (in particolare, il decreto legge 119 del 2018, la legge 145 del 2018 e il decreto legge 135 del 2018), mettendo in luce quando non è necessario inviare fattura elettronica al Sistema di Interscambio e quando, invece, è proprio vietato per legge.

Nel caso di prestazioni medico-sanitarie nei confronti di privati, specifica l’Agenzia delle Entrate, i medici e gli specialisti devono inviare telematicamente i dati al Sistema Tessera Sanitaria e, allo stesso tempo, emettere solamente fattura cartacea. O, nel caso vogliano creare un documento fiscale digitale, questo non deve essere trasmesso attraverso i server del Sistema di Interscambio.

Se viene emessa fattura “mista”, contenente sia informazioni di carattere sanitario sia informazioni di carattere non sanitario, invece, i professionisti dovranno distinguere tra due casistiche. Nel caso in cui non sia possibile distinguere le spese mediche da quelle non mediche, la fattura dovrà essere inviata al Sistema Tessera Sanitaria con la tipologia “Altre Spese”.

Se, invece, è possibile effettuare la distinzione le due voci di spesa dovranno essere comunicate al STS in maniera distinta: le spese sanitarie verranno indicate secondo le tipologie individuate dai vari allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di invio al STS; le spese non mediche dovranno essere inviate con tipologia “Altre Spese”. In casi come questi, il professionista deve fare attenzione a non inserire dati che possano far emergere informazioni sullo stato di salute del paziente, così da evitare di violare il suo diritto alla privacy.