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Fatture false, sanzioni e multe: cosa prevede il Decreto fiscale approvato in Gazzetta

Le imprese che emettono fatture false rischiano delle maxi multe, a seguito dell’inasprimento delle sanzioni per i reati tributari introdotto nel Decreto fiscale collegato alla Manovra economica 2020. Dopo la firma del Presidente della Repubblica, il 26 ottobre l’atteso Decreto fiscale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Ora è legge dello Stato, almeno fino alla conversione da parte del Parlamento, che dovrà arrivare entro 60 giorni. Tra le novità principali contenute nel Decreto ci sono gli aumenti delle pene per le frodi fiscali, soprattutto per il reato di false fatturazioni.

Nei confronti di chi emette fatture false le pene sono aumentate da un minimo di quattro anni a un massimo di otto anni di reclusione per i grandi evasori. Viene così modificato l’art.2 Dlgs n. 74/2000, che prevedeva pene da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di sei anni di reclusione per “chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.

Comunque, viene mantenuto il precedente limite minimo di pena, di un anno e sei mesi di reclusione, se gli importi fittizi rimangono al di sotto dei 100 mila euro. Queste sono le sanzioni per le persone fisiche. Con il Decreto fiscale vengono inasprite anche quelle per le persone giuridiche.

Ora, le imprese che emettono fatture false rischiano sanzioni fino a 774.500 euro. Viene applicata in questi casi la responsabilità amministrativa da reato degli enti prevista dal Dlgs n.231/2001. Questa forma di responsabilità ricorre quando un illecito penale, indicato dal legislatore, è commesso nell’interesse o a vantaggio della società da parte dei vertici della società stessa oppure a seguito dell’omissione dei controlli dei vertici nei confronti dei subordinati.

Tra gli illeciti penali che rientrano in questa forma di responsabilità è previsto ora anche l’art.2 Dlgs n. 74/2000, che sanziona le frodi commesse con le fatture false. Nello specifico, il Decreto fiscale inserisce nel Dlgs n.231/2001 l’art 25-quinquiesdecies, il quale dispone che “in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote“.

L’importo di una quota è previsto tra un valore minimo di 258 euro e un massimo di 1.549 euro, che viene stabilito in base le condizioni economiche e patrimoniali dell’impresa, per assicurare l’efficacia della sanzione. Quindi se si applica la quota massima, moltiplicandola per cinquecento si arriva a 774.500 euro di sanzione pecuniaria.

Questa è dunque la nuova disposizione normativa in tema di reati tributari delle imprese. Una novità introdotta anche per uniformarsi alla Direttiva europea 1371/2017, che per le frodi fiscali più gravi richiede un inasprimento delle pene per le persone fisiche e la responsabilità delle persone giuridiche.