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Fattura elettronica, il DL Liquidità fa slittare il pagamento del bollo: le nuove date

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità (Decreto Legge n. 23 del 2020), il Governo ha ufficializzato ulteriori novità sul fronte dei versamenti e delle scadenze fiscale delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Dopo aver sospeso gran parte dei pagamenti con il Cura Italia, dunque, l’Esecutivo è nuovamente intervenuto facendo slittare il pagamento dei bolli delle fatture elettroniche.

C’è da dire, però, che in questo caso sono state poste condizioni ben precise per il rinvio. Non si tratta di una misura “generica” che riguarda la totalità delle e-fatture emesse dalle aziende italiane. Come vedremo in dettaglio tra poco, infatti, per godere dello slittamento il totale da pagare dovrà essere inferiore a una determinata cifra. Se, invece, la cifra da versare all’Erario è superiore alla soglia individuata nel Decreto Liquidità si dovrà pagare tutto secondo le scadenze già previste dal calendario fiscale.

Bollo e-fatture: quando si può pagare in ritardo

In base a quanto stabilito nel Decreto Liquidità, i contribuenti possono evitare di pagare l’imposta di bollo sulle e-fatture emesse nel primo trimestre del 2020 nel caso in cui il totale sia inferiore ai 250 euro. Se così dovesse essere, il versamento può essere effettuato entro il 20 luglio 2020, data di scadenza per i versamenti relativi al secondo trimestre dell’anno. Se la somma dell’imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre dell’anno (periodo gennaio-giugno 2020) dovesse essere a sua volta inferiore ai 250 euro, il pagamento slitterà ulteriormente al 20 ottobre, data di scadenza del terzo trimestre 2020. Nel decreto Liquidità non sono previsti ulteriori rinvii e slittamenti: confermati, dunque, i pagamenti per il 20 ottobre e il 20 gennaio 2021.

Come funziona l’imposta di bollo delle fatture elettroniche

L’imposta di bollo sulle e-fatture si applica su tutti i documenti fiscali di importo superiore ai 77,47 euro che non sono assoggettate all’IVA. Entrando più nello specifico, la marca da bollo (fisica o digitale che sia) deve essere applicata alle fatture:

  • Fuori campo IVA;
  • Escluse dalla base imponibile;
  • Esenti IVA;
  • Non imponibili;
  • Effettuate da soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi o forfettario.
  • Il pagamento avviene invece tramite modello F24, utilizzabile nella sola modalità telematica. Basterà conoscere il codice tributo relativo al proprio versamento e seguire la procedura per il pagamento online dell’F24.