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Flat tax per partite Iva: esclusi i dipendenti

Sembra infatti questa l’interpretazione più probabile, visto che è stata eliminata la precedente previsione che consentiva, sotto i 30mila euro di reddito annuo da lavoro dipendente, di applicare la flat tax. In compenso, la norma sembra sostanzialmente avere l’obiettivo di impedire la nascita di false Partite IVA, impedendo l’applicazione della tassa piatta a coloro che hanno come principale committente un ex datore di lavoro dipendente. Il regime forfettario riguarda esclusivamente i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. E’ stata eliminata la norma che consentiva l’applicazione del regime agevolato a chi percepiva un reddito da lavoro dipendente fino a 30mila euro l’anno.

Si tratta – riporta sempre pmi.it – della lettera d-bis del comma 57 della legge 190/2014, che disciplina le esclusioni dal regime forfettario, che è stata riscritta (comma c, articolo 4) formulando un nuovo divieto: sono esclusi dalla flat tax al 15% coloro che hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati, ed esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti.

Quindi, par di capire, l’innalzamento a 65mila euro annui della soglia per rientrare nel regime forfettario si accompagna alla restrizione legata al lavoro dipendente, prima previsto nel limite di 30mila euro annui. Ma non si accede al regime se l’attività autonoma viene esercitata avendo come cliente un datore di lavoro dei due anni precedenti (in pratica, il legislatore vuole evitare la trasformazione del lavoro dipendente in lavoro autonomo a partita IVA).

Resta l’esclusione dal regime forfettario per coloro che partecipano a società di persone o associazioni, imprese familiari, società a responsabilità limitata.

L’aliquota al 15% si applica anche, sempre dal 2019, al “compenso derivante da lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado”. Si tratta di una scelta opzionale, il docente può decidere se lo ritiene più conveniente di applicare la tassazione ordinaria. E’ comunque previsto un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che stabilirà le modalità di esercizio dell’opzione e tutte le regole applicative. Attenzione: i docenti che svolgono questa attività lo devono comunicare all’amministrazione scolastica di appartenenza, per verificare eventuali incompatibilità.