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Forfettario, cosa fare in caso di “doppio lavoro”: quando scatta la causa ostativa

Nell’ultimo anno il Governo è più volte intervenuto sul regime forfettario, modificando limiti e condizioni di applicabilità dello stesso.

Nel 2019, difatti, si è estesa la platea di contribuenti che hanno potuto e potranno ricorrere a tale tassazione agevolata. Oggi, come i ben informati sapranno, possono godere del regime forfettario tutti coloro i quali dichiarano guadagni non superiori ai 65 mila euro che, a prescindere dall’attività svolta e dall’età, avranno diritto all’applicazione dell’impostata sostitutiva al 15%.

Tutti quelli che operano in regime forfettario, però, devono assicurarsi che non sussistano o non si verifichino cause ostative nell’esercizio della propria professione e/o attività. La Legge di Bilancio 2019, pur estendendo tale regime agevolato a più persone, ha posto in essere delle condizioni più rigide nel ridefinire le cause ostative. Tra queste, per esempio, rientra la causa ostativa del “doppio lavoro” presso la stessa azienda/ente o datore, della quale in questi giorni l’Agenzia delle Entrate è tornata a parlare.

Il legislatore, nel modificare la lettera d-bis, articolo 1 comma 57 della legge numero 190 del 23 dicembre 2014 (che è la normativa di riferimento per i forfettari), ha specificato che non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche che svolgono la propria attività prevalentemente presso datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti. La stessa causa ostativa, inoltre, vale nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Sono esclusi, invece, i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni.

L’Agenzia delle Entrate, come accennato sopra, è tornata recentemente sull’argomento e, nel rispondere all’interpello di un contribuente (il numero 382 del 16 settembre 2019), ha voluto mettere le cose in chiaro una volta per tutte. A tal proposito l’Amministrazione Finanziaria ha ribadito che, come riporta la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, il contribuente può ricorrere alla tassazione agevolata del regime forfettario se i contratti di lavoro (dipendente o autonomo) presso lo stesso ente sono stati stipulati prima dell’entrata in vigore della norma che ha introdotto la causa ostativa del “doppio lavoro”.

In caso contrario, qualora l’inizio dell’attività lavorativa sia ricollocabile nel periodo successivo all’entrata in vigore della norma, tale condizione pregiudica l’applicazione del regime forfettario e il lavoro autonomo si trasformerà in un rapporto di lavoro dipendente.