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Imu, attenzione alle scadenze: mini-rinvio a febbraio

Con la legge di conversione del decreto di proroga dello stato d’emergenza Covid-19, è stata rinviata – per alcuni contribuenti – la scadenza relativa al conguaglio Imu 2020: la seconda rata dell’imposta municipale unica, per i beneficiari della proroga, è stata così spostata dal 16 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021. Ma, calendario alla mano, chi dovrà regolarizzare la propria posizione nei confronti del Fisco dovrà tenere conto di un altro “mini-rinvio” a fine mese.

Proroga Imu al 28 febbraio 2021, chi deve tenere conto della nuova scadenza

La proroga per il versamento della seconda rata Imu non ha interessato, indistintamente, tutti i contribuenti. Lo slittamento del conguaglio, infatti, è arrivato a seguito del maggiore tempo concesso ai Comuni che, a causa e a seguito dell’emergenza Covid, invece di pubblicare le nuove aliquote dell’imposta entro il 31 ottobre hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2020 per farlo, con conseguente pubblicazione delle stesse entro il 31 gennaio 2021.

Per tutti i contribuenti residenti nei Comuni che hanno usufruito di tale proroga, quindi, vale come termine ultimo per il versamento della seconda rata Imu il 28 febbraio 2021 che tuttavia, nel nuovo anno, slitta al 1° marzo 2021.

Questo è stato previsto dal decreto n. 125 del 7 ottobre 2020, poi convertito in legge, recante le norme sulla proroga dello stato di emergenza Covid, che – tra le altre cose – ha concesso ulteriore tempo a quei Comuni che non avessero deliberato entro la data del 31 ottobre.

Mini-rinvio Imu: perché il versamento slitta al 1° marzo 2021

Non vi è nessun intervento straordinario o concessione da parte del Governo dietro allo slittamento del conguaglio Imu dal 28 febbraio 2021 al 1° marzo 2021.

Il motivo che sta dietro a questo mini-rinvio, infatti, ha a che fare con la calendarizzazione del mese. Nello specifico, il 28 febbraio (ultimo giorno del mese) quest’anno cade di domenica, e in questo caso la normativa parla chiaro, ovvero: “I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune […]. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo” (articolo 2963 del Codice civile).

Se il termine ultimo coincide con un festivo, quindi, la scadenza slitta al  primo giorno non festivo successivo. Il sabato non è considerato festivo, ma la domenica sì, di conseguenza il pagamento della seconda rata Imu del 28 febbraio 2021 (domenica) slitta al giorno successivo non festivo, ovvero lunedì 1° marzo.