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Inizia ufficialmente l’era della fatturazione elettronica: dal 1 gennaio è partita la rivoluzione

(Teleborsa) Per i contribuenti italiani il nuovo anno  è partito con quella che da molti è stata definita una vera e propria rivoluzione fiscale. Dal primo di gennaio 2019 infatti è entrata in vigore la fatturazione elettronica insieme a tutto il carico delle polemiche al seguito.

COSA CAMBIA – D’ora in poi, tutti i titolari di partita Iva dovranno effettuare le proprie fatture sul web e farle transitare dall’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo ampiamente dichiarato è impedire le false fatturazioni e di conseguenza recuperare gettito sottratto alle casse del Fisco.

Come riporta il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, “l’obbligo di fattura elettronica,introdotto dalla Legge di Bilancio 2018,vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer)”. LA PLATEA DEGLI ESONERATI- L’obbligo della fatturazione elettronica però non riguarda tutti. Ne sono esonerati infatti gli operatori (privati o imprese) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” e quelli che rientrano nel “regime forfettario”. Chi opera in regime di vantaggio o forfettario può comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018. A queste categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” che però erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.COS’E’ LA FATTURA ELETTRONICA E COME FUNZIONA – A differenza della cartacea va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone e deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI), sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti: verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali nonchè l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura.IL “POSTINO” – Viene cosi’ controllato che la partita Iva del fornitore e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente siano esistenti. In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento COSA BISOGNA FARE – Indispensabile dotarsi di un software di fatturazione in formato “XML”, (eXtensible Markup Language), linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi che sono contenuti in un documento e verificare le informazioni al fine dei controlli previsti per legge; e’ l’unico formato consentito per poter emettere Fatture Elettroniche. Ci si può appoggiare al programma gratuito scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, o ad un programma di gestione contabile o di fatturazione presenti in commercio.  ANC FA RICORSO – Ovviamente quando si tratta di novità non manca la lunga scia di polemiche. A guidare la schiera dei contrari l’ANC (Associazione Nazionale Commercialisti)che ha addirittura optato per la via giudiziaria depositando presso il Tribunale Civile di Roma un ricorso contro l’Agenzia delle Entrate.