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Irap, quando viene meno il presupposto impositivo: la Cassazione fa chiarezza

Non tutte le prestazioni professionali devono essere assoggettate all’IRAP, anche se la retribuzione è molto elevata.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con l’Ordinanza numero 22473 del 9 settembre 2019, ha accettato il ricorso presentato da un contribuente – nello specifico, un commercialista che aveva lavorato in maniera non occasionale per un’azienda – relativo ai rilievi fatti dall’autorità fiscale. Il professionista, in particolare, si era vista contestare la mancata dichiarazione IRAP a fronte della retribuzione, ingente, ricevuta per la sua attività professionale.

Secondo i rilievi fiscali – e secondo la Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale, che per prime hanno rigettato i ricorsi presentati dal commercialista – la parcella elevata avrebbe configurato automaticamente l’autonomia organizzativa e, di conseguera, l’obbligo di assoggettamento IRAP.

Secondo gli Ermellini, invece, il “sillogismo” della CTP e della CTR non trova alcun riscontro nella realtà del caso in oggetto. Il presupposto impositivo sarebbe stato valido nel caso in cui l’erogazione di compensi elevati riguardi esclusivamente “attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l’attività produttiva”.

La Corte di Cassazione, nell’accettare il ricorso del contribuente, ha dunque stabilito che il mero valore economico della retribuzione non è sufficiente a comprovare l’utilizzo di una organizzazione autonoma (e non subordinata) del professionista. “Le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale, rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo”.

Per giungere a questa conclusione, si legge ancora nella sentenza che ha cassato con rinvio la decisione della Commissione Tributaria, è invece necessario che le autorità fiscali compiano degli accertamenti caso per caso, senza affidarsi a delle “valutazioni generali” dell’attività. L’analisi, infatti, non si può fermare ai soli compensi ricevuti dal professionista per l’attività che ha svolto, ma deve essere critica e approfondita, così da poter riscontrare la presenza di elementi idonei a comprovare l’utilizzo di una organizzazione autonoma.

Solo a seguito di questo lavoro, e dopo aver riscontrato che i compensi siano relativi ad attività connesse alla professione svolta dal professionista, sarà possibile contestare un’eventuale mancata dichiarazione IRAP ed elevare sanzioni al contribuente.