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La separazione non fa decadere l’agevolazione prima casa

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La vendita o donazione, a seguito di separazione dei coniugi, di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa prima del termine di cinque anni dalla data di acquisto, non fa perdere i benefici “prima casa”.

Una delle cause di decadenza dell’agevolazione prima casa si realizza infatti in caso di alienazione dell’immobile agevolato entro i cinque anni dall’acquisto e di non riacquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla cessione dello stesso. Se infatti l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa viene ceduto prima dei cinque anni dalla data di acquisto, senza successivo riacquisto entro l’anno di una ulteriore abitazione principale, sono dovute l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria più una sanzione del 30% (punto 4 nota II bis, art. 1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 131/1986).

Tale situazione di decadenza non si ravvisa in caso di cessione prima dei cinque anni dalla data di acquisto, di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, da parte di coniugi separati purché tra le clausole di separazione sia prevista la vendita dell’abitazione familiare. In questo caso non saranno applicate né le imposte in misura ordinaria, né la sanzione del 30%.

In tale senso si è espressa la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 80 del 9 settembre 2019 facendo proprio l’orientamento della Corte di Cassazione.

Premesso che l’art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987 ha previsto che tutti gli atti seguenti il procedimento di separazione sono esenti da qualsiasi imposta (quali ad esempio imposta di bollo, imposta di registro), la Suprema Corte con l’ordinanza n. 7966 del 21 marzo 2019 ha precisato che tale disposizione si applica senza alcuna distinzione “tra gli atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi”. La ratio di tale disposizione è quella di “agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio”. “Recuperare l’imposta in conseguenza della inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell’Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario” alla ratio sopra indicata.

Con la suddetta Circolare n. 19 del 2019 in conclusione l’Agenzia ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, non si ha la decadenza dell’agevolazione prima casa qualora si verifichino congiuntamente tali situazioni:

  • cessione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa entro i cinque anni dall’acquisto;
  • non acquisto di un ulteriore immobile da adibire ad abitazione principale, entro un anno dalla cessione;
  • cessione da parte di coniugi separati;
  • indicazione della clausola di vendita dell’immobile costituente l’abitazione familiare nell’accordo di separazione omologato dal giudice.
  • Alessandra Manfè – Fisco 7