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Lotta contro i ritardi di pagamento alle imprese: verso la riduzione dei tempi

Lo prevede la proposta di regolamento (2023/0523 COD) presentata dalla Commissione Europea il 12 settembre 2023, relativa non solo ai rapporti commerciali tra privati ma anche a quelli con la Pubblica Amministrazione.

Il ritardo nel pagamento è inadempimento.

L’inadempimento del dovere di tempestività rappresenta un fatto generatore di responsabilità per il debitore, il quale sarà tenuto a risarcire il danno così prodotto. Le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione conseguono ad una consultazione in tema di ritardi nei pagamenti e di pratiche commerciali sleali, che hanno evidenziato la necessità di una revisione della Direttiva 2011/7UE (Late Payment Directive) in quanto la stessa non prevede sufficienti misure preventive e adeguati deterrenti contro i ritardati pagamenti stante, l’insufficienza delle azioni di rimedio invocabili dai creditori. La parola d’ordine e la promessa per il 2024 è quindi garantire una maggiore tutela ai creditori nella lotta contro ai ritardi nel pagamento.

Vediamo come.

La fornitura di beni e servizi avviene spesso sulla base di pagamenti differiti: il fornitore (creditore) concede al cliente (debitore) un termine per il pagamento della fattura (credito commerciale) dopo la fornitura del bene o la prestazione del servizio concordato nel contratto. I pagamenti tardivi sono pagamenti non effettuati entro il termine pattuito o il termine stabilito dalla legge e interessano le imprese in tutti i settori e in tutti gli Stati membri, colpendo gravemente, in misura sproporzionata, le PMI. La causa profonda dei ritardi di pagamento risiede nelle asimmetrie nel potere contrattuale tra un cliente di grandi dimensioni (debitore) e un fornitore più piccolo (creditore). Ciò comporta spesso che i fornitori debbano accettare condizioni e termini di pagamento iniqui. Dal lato dei debitori, i ritardi di pagamento rappresentano una forma attraente di finanziamento che è gratuito per il debitore, ma ha un costo per il creditore.

L’atto giuridico prescelto è un regolamento, che andrà a sostituire l’attuale direttiva sui ritardi di pagamento. Un regolamento presenta numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di affrontare l’aspetto transfrontaliero dei ritardi di pagamento. Con un regolamento gli aspetti chiave, come il termine massimo per i pagamenti e le procedure di verifica, il tasso d’interesse di mora e l’importo del risarcimento forfettario, saranno gli stessi in tutta l’UE e direttamente applicabili.

La Commissione ha consultato una vasta gamma di portatori di interessi, comprese le autorità degli Stati membri, le imprese, in particolare le PMI, le associazioni di categoria dell’UE e nazionali, soggetti privati ed esperti accademici. Quasi tutti i gruppi di portatori di interessi consultati si sono dichiarati favorevoli alla revisione della direttiva.

Ai fini dell’assunzione e dell’uso di perizie la Commissione ha utilizzato i risultati delle valutazioni e delle relazioni esistenti: la valutazione ex post della direttiva sui ritardi di pagamento, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento (e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione), la risoluzione del Parlamento europeo sull’attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento e il parere della piattaforma “Fit for Future” sulla direttiva sui ritardi di pagamento.

La Commissione ha tenuto conto altresì di diverse sentenze recenti della Corte di giustizia europea. Il testo della proposta di regolamento chiarisce che il risarcimento forfettario è dovuto per ogni fattura e non per contratto, come stabilito nella pronuncia pregiudiziale nella causa C-585/20 del 20 ottobre 2022.

La proposta di regolamento riprende inoltre la sentenza del 28 gennaio 2020 nella causa C-122/18 secondo cui l’obbligo imposto dalla direttiva agli Stati membri riguarda il rispetto effettivo, da parte delle loro pubbliche amministrazioni, dei termini di pagamento da essa previsti. Infine, chiarisce la data in cui gli interessi di mora cessano di maturare, secondo la pronuncia pregiudiziale nella causa C/256/15 del 15 dicembre 2016.

La valutazione d’impatto ha analizzato diverse opzioni strategiche per il conseguimento di tre obiettivi specifici:

1. Nell’ambito del primo obiettivo, “prevenire il verificarsi dei ritardi di pagamento”, le misure strategiche individuate (OS1) si incentrano sulla fase di negoziazione di una transazione commerciale perché i ritardi di pagamento sono spesso il risultato di termini di pagamento contrattuali indebiti o iniqui. Sono state valutate diverse opzioni per il termine massimo di pagamento nelle transazioni B2B, tra cui la durata massima della procedura di verifica per accertare la conformità dei beni o dei servizi agli obblighi contrattuali. È stata inoltre valutata, come misura preventiva, l’opzione di rendere maggiormente disponibile per le PMI la formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria e di facilitarne loro l’accesso.

2. Nell’ambito del secondo obiettivo “facilitare la puntualità dei pagamenti”, le misure strategiche individuate (OS2) mirano a contrastare i ritardi di pagamento garantendo l’applicazione delle norme in materia di pagamenti e il rispetto dei termini di pagamento, rendendo obbligatorio il pagamento degli interessi e del risarcimento e rivedendo l’importo del risarcimento forfettario. Sono state valutate anche le opzioni relative all’applicazione della legge e alle sinergie con le procedure degli appalti pubblici.

3. Per il terzo obiettivo “rafforzare i meccanismi di ricorso, assicurare condizioni di pagamento eque e responsabilizzare le imprese”, le misure strategiche individuate (OS3) si incentrano sull’equità e sulla disponibilità di meccanismi di ricorso efficaci.

Il pacchetto prescelto:

• Termini di pagamento uniformi di 30 giorni per tutte le transazioni commerciali tra Imprese e le transazioni commerciali tra Imprese e Pubblica Autorità. Lo stesso termine di pagamento trova applicazione anche alle forniture di prodotti agricoli e alimentari non deperibili.

• Eliminazione del periodo di pagamento massimo di 60 giorni per le autorità sanitarie e pubbliche che svolgono attività economiche.

• Riconoscimento “automatico” al ricorrere di determinate condizioni, degli interessi di mora per il ritardato pagamento; di un compenso forfettario di € 50,00 (non più 40) per singola fattura, per le spese di recupero crediti, salvo il maggior danno.

La proposta contribuirà all’attuazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali concernente la libertà d’impresa. La puntualità dei pagamenti rafforza la fiducia nel mercato e stimola l’imprenditorialità.

In ordine alle valutazioni di impatto, la Commissione ha riunito le tre opzioni esaminate nell’obiettivo di conseguire una riduzione del 35% dei ritardi nei pagamenti. Inoltre, vengono stimati i benefici sia in termini di interessi che per commissioni forfettarie conseguenti ad un tempestivo pagamento e, soprattutto, si avrebbe una riduzione dei fallimenti e dei relativi costi per le casse pubbliche. La Commissione prosegue evidenziando che le misure sono state pensate per le PMI, ma ne beneficeranno le Imprese di tutte le dimensioni considerato che la limitazione del termine di pagamento e delle procedure di verifiche renderanno più prevedibili i flussi di cassa con ridistribuzione in modo equo degli oneri finanziari e maggiore facilità di accesso al credito.

(Fonte: Avv. Valentina Fariello | Lexant

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