Non è passato l’emendamento al decreto Milleproroghe che prevedeva il differimento dell’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili degli oneri che consentono di beneficiare della detrazione fiscale del 19%. Dal 1° gennaio 2020, quindi, non è possibile utilizzare il contante per beneficiare delle detrazioni fiscali del 19% per spese mediche e altri oneri detraibili. Il risparmio fiscale è consentito solo se il pagamento avviene mediante mezzi tracciabili. Si tratta di una novità che avrà un notevole impatto sulle consuetudini dei contribuenti.
È la legge di bilancio per il 2020 (art. 1, commi 679 e 680, L. n. 160/2019) a prevedere che per beneficiare della detrazione IRPEF del 19% sugli oneri indicati all’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:
Sono espressamente escluse dall’obbligo di tracciabilità le spese:
Tra le tipologie di spesa più diffuse che dal 2020 dovranno essere sostenute con modalità tracciabili si segnalano quelle indicate nella seguente tabella.
Il testo normativo si riferisce alle detrazioni fiscali del 19% con esclusione, quindi, delle spese che danno diritto:
- a una percentuale di detrazione diversa;
- a deduzioni dal reddito.
Nicolò Cipriani – Fisco 7