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Pace fiscale: cos’è e cosa prevede

Sembra essere una delle tematiche più in voga nell’ambito finanziario: negli ultimi mesi, giornali e telegiornali, hanno gli occhi puntati sulla pace fiscale.

Questa misura, che era contenuta all’interno del contratto di governo Lega-M5s, faceva parte anche dell’ultimo programma elettorale dove Salvini affermava: “Noi proponiamo per tutti coloro che si trovano in situazioni di disagio economico, di poter comunque chiudere per sempre la loro posizione con il fisco”.

Con la pace fiscale è infatti possibile sanare contenziosi e debiti che si hanno con il Fisco e anche la propria posizione riguardo ai redditi non dichiarati. Quello della pace fiscale è un argomento complesso: la misura è stata approvata dal nuovo Governo con il DL fiscale n. 119/2018 collegato alla Legge di Bilancio 2019.

Cosa prevede la pace fiscale

Per estinguere debiti e cartelle esattoriali ci sono 4 diverse opzioni:

  • dichiarazione integrativa fino a 10.000€, al 20%;
  • stralcio totale delle cartelle fino a 1.000€;
  • definizione agevolata delle liti tributarie pendenti;
  • rottamazione ter delle cartelle.
  • Negli ultimi due casi, il contribuente dovrà pagare i debiti in misura piena, senza che a questi vengano aggiunti gli interessi maturati sulle cartelle o sanzioni, a seguito di contenziosi con l’Agenzia delle Entrate. Mentre, per quanto riguarda lo stralcio totale delle cartelle fino a 1.000€, nelle ultime settimane, sono venute alla luce diverse interpretazioni che non hanno fatto altro che generare ulteriore confusione intorno a questo tema molto delicato e per certi versi, contorto.

    In virtù di questo, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, è intervenuta diffondendo un comunicato stampa in cui vengono chiariti i dubbi relativi agli importi e ai soggetti beneficiari dello “stralcio” totale delle cartelle esattoriali, riguardo il periodo 2000-2010 e che arrivano fino a 1.000€.

    Da uno stralcio del testo ufficiale si legge: “è disposto l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni”.

    Per il 31 dicembre 2018 verrà effettuato l’annullamento, a seguito del quale il contribuente potrà verificare l’effettiva estinzione del debito, previa consultazione della sua posizione nell’area riservata. Lo stralcio fino a 1.000€ non potrà essere applicato per:

  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati non legittimi da parte dell’Unione Europea;
  • multe e sanzioni dovute a provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti “relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione”.
  • Si legge poi che: “Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 (data dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018) restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati in ordine:

  • ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento;
  • a debiti scaduti o in scadenza.
  • In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al contribuente.”