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Rinuncia detrazioni fiscali, cosa accadrà nel 2020: l’Inps fa chiarezza

L’INPS ha ricordato a pensionati e beneficiari di altre misure previdenziali le regole che danno la possibilità di rinunciare alle detrazioni fiscali 2020 e di richiedere l’applicazione della maggiore aliquota.

La comunicazione è giunta attraverso il messaggio numero 3853, pubblicato il 24 ottobre 2019. L’ente ha inoltre ribadito che coloro che voglio sfruttare la misura devono inoltrare la domanda ogni anno e ha indicato i passi da compiere per accedere al servizio, usando l’apposita piattaforma digitale.

Quindi, per mandare le comunicazioni relative al periodo di imposta 2020 è indispensabile compilare la dichiarazione online, che è disponibile sul sito dell’INPS. In particolare bisogna accedere alla sezione dedicata “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”.

Le richieste che pensionati e altri beneficiari previdenziali possono fare sono due e possono essere già eseguite (dal 15 ottobre 2019). Nella fattispecie si può richiedere l’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e la rinuncia al riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni fiscali per il 2020, in riferimento all’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR.)

Il messaggio dell’INPS numero 3853 rimanda agli avvisi forniti precedentemente. Nel dettaglio alla comunicazione numero 5089 del 20 ottobre 2017 con oggetto “Chiarimenti in materia di detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del TUIR”:

“Con particolare riguardo agli adempimenti del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 5 marzo 2008 ha precisato che ‘le detrazioni di cui all’art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato.

Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva”.

L’ente previdenziale, inoltre, nel messaggio 3853 sottolinea: “Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato articolo 13, sulla base del reddito erogato”.