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Niente Ecobonus se le rinnovabili sono “obbligatorie” per legge

L’Ecobonus non è per tutti. Anche se doveste fare dei lavori di ristrutturazione della vostra abitazione, con interventi di efficientamento energetico previsti dalla normativa, potreste non usufruire degli incentivi fiscali del 65% e del 50%.

Il chiarimento arriva dall’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile cui i contribuenti devono inviare la documentazione relativa ai lavori effettuati prima di poter richiedere l’incentivo fiscale. In una FAQ contenente diversi quesiti e dubbi sull’Ecobonus, l’agenzia spiega che per determinati tipi di lavori di ristrutturazione lo sgravio fiscale non può essere concesso, a meno che non venga rispettata una clausola ben precisa.

Nello specifico, l’ENEA si rifà all’allegato 3 del Decreto Legislativo n. 28 del 2011, nel quale si specifica che in caso di nuove costruzioni o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (vedremo tra poco cosa si intende con questa definizione), si devono prevedere sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili che garantiscano la copertura del 50% dei consumi previsti di acqua calda sanitaria, il raffreddamento e il riscaldamento dell’appartamento. Insomma, quando si costruisce una nuova abitazione o la si ristruttura in maniera rilevante, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (come i pannelli solari termici) sono obbligatori per legge.

E, come si legge al comma 4 dell’articolo 11 dello stesso decreto legge, “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi”. Dunque, le agevolazioni fiscali previste dall’Ecobonus possono essere ottenute solo nel caso in cui permettano di coprire più del 50% del fabbisogno dell’appartamento. E lo sgravio verrà concesso solo per la spesa per la “quota eccedente” il vincolo previsto dalla legge.

Dal momento che l’Ecobonus viene concesso in caso di lavori di ristrutturazione con interventi di efficientamento energetico, resta da capire cosa intende il D.Lgs 28/2011 quando parla di ristrutturazioni rilevanti. A spiegarlo è la stessa ENEA nelle FAQ pubblicate sul sito. Per l’agenzia, si parla di ristrutturazione rilevante quando gli edifici vengono demoliti e ricostruiti o quando i lavori riguardano una superficie superiore ai 1.000 metri quadrati.

Insomma, se state per mettere in cantiere dei lavori di ristrutturazione “massivi” potreste anche non poter godere dell’Ecobonus.