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Riscatto di laurea e pace contributiva: le precisazioni dell’Inps sulle scadenze

L’Inps interviene con un messaggio a chiarire le differenze tra i termini del Riscatto laurea agevolato e della pace contributiva ai fini della pensione.

Si tratta di due misure contenuti nel Decreto Legge n.4/2019, insieme al Reddito di cittadinanza e a Quota 100, poi convertito dal Parlamento con la Legge n.26 dello stesso anno, durante il governo Conte I.

Le precisazioni dell’Inps sul riscatto di laurea: cos’è

Il Riscatto di laurea agevolato prevede la possibilità da parte di chiunque di inserire ai fini del calcolo pensionistico fino a cinque anni di studi universitari, dato che durante la frequenza nelle triennali o magistrali, come anche nelle lauree a ciclo unico, non vengono accumulati contributi.

Grazie a questa agevolazione si può raggiungere il traguardo della pensione dai 3 ai 5 anni in anticipo, in relazione alla durata degli studi, anche se non continuativi, con il pagamento di un importo che si può portare in detrazione al 50% e che in media si aggira intorno ai 5.200 euro.

Le precisazioni dell’Inps sulla pace contributiva: cos’è

Per quanto riguarda la pace contributiva si fa invece riferimento a una misura che permette al contribuente di recuperare ammanchi contributivi tra diversi lavori. In particolare il provvedimento riguarda i lavoratori senza che hanno cominciato a versare contributi a partire dal 31 dicembre 1995 .

Una soluzione che fa riferimento in via sperimentale al triennio 2019-2021 e che non può essere richiesta da soggetti già titolari di pensione diretta e chi ne usufruisce deve essere iscritto all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali degli autonomi, alla gestione separata dell’Inps oppure alle gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità.

Con il messaggio numero 1921 del 13 maggio, l’Ente previdenziale precisa che se il Riscatto agevolato di laurea non ha scadenza, la pace contributiva terminerà, salvo proroga, invece il 31 dicembre 2021.

“A seguito di quesiti pervenuti in materia – è scritto sul sito dell’Inps – si precisa che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 del citato articolo 20 del D.L. n. 4/2019 (illustrate con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019) riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente.”