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Sanatoria bollo: quali sono le cartelle Equitalia già cancellate

Nel caso ce ne fosse stato ancora bisogno, ora arriva la conferma anche dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche: i carichi pendenti relativi al bollo auto non pagato sono stati cancellati dalla Pace fiscale.

La CTR marchigiana si è espressa relativamente al caso di un contribuente che aveva un giudizio pendente con l’ex Equitalia (l’Agenzia Entrate e Riscossione) per dei bolli non pagati per un totale di 930 euro. Con sentenza n. 692/2019 del 16 settembre 2019 ha dunque stabilito che la mini-sanatoria per debiti al di sotto dei 1.000 euro voluta dal primo Governo Conte è valida anche per le infrazioni al codice della strada, incluso il mancato pagamento dei bolli auto.

E, come stabilito dalla norma, i debiti sono stati cancellati automaticamente a partire dal 31 dicembre 2018. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate e Riscossione invii solleciti o in caso di giudizi in corso, i contribuenti non hanno di che preoccuparsi: tutti i carichi iscritti a ruolo verranno cancellati dalla Commissione Tributaria di competenza non appena questa verrà chiamata a esprimersi in merito.

Affinché sia possibile usufruire della sanatoria sul bollo auto, però, è necessario che il proprio carico rispetti due parametri piuttosto precisi:

  • Il debito deve essere inferiore alla cifra di 1.000 euro;
  • I carichi pendenti devono essere stati iscritti a ruolo tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.
  • Quest’ultimo punto, in particolare, merita un approfondimento che aiuti a chiarire quali cartelle Equitalia possono essere stralciate-cestinate e quali, invece, devono essere ancora tenute in considerazione. Così come previsto dalla normativa fiscale vigente, i bolli che possono godere della mini-sanatoria prevista nella Pace fiscale sono quelli che sono stati iscritti a ruolo tra 2000 e 2010.

    Ciò vuol dire che anche bolli relativi agli anni precedenti al 2000 possono rientrare in questa fattispecie: l’importante è che l’ente abbia iscritto il debito in una data successiva al 1 gennaio 2000. L’altra faccia della medaglia, però, è che i bolli del 2010 e anche del 2009 potrebbero non poter godere della sanatoria. Se l’ente ha tardato nell’iscrizione a ruolo e nella documentazione in mano all’Agenzia Entrate Riscossione la data è successiva a quella del 31 dicembre 2010 ci si dovrà mettere l’anima in pace. Il bollo dovrà ancora essere pagato, senzioni incluse, anche se l’importo è inferiore ai 1.000 euro.