Aggregatore di News su #finanza, #fintech e mondo del #factoring

Spesometro: al via i controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle incoerenze tra i dati comunicati

L’8 ottobre è stato pubblicato un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha ufficializzato l’inizio dei controlli su spesometro e dichiarazione IVA.

La pratica consiste nell’incrocio dei dati per eventuale omessa dichiarazione in tutto o in parte del volume d’affari conseguito, tenendo fede ai dati IVA comunicati con lo spesometro, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016.

Attraverso questo provvedimento vengono rese note le modalità, messe a disposizione del contribuente, per ottenere le informazioni ottenute dal confronto dei dati comunicati. Se la dichiarazione IVA effettuata è in contrasto con l’importo delle operazioni comunicate dal soggetto e dai suoi clienti, l’Agenzia invia le lettere di compliance finalizzate alla “promozione dell’adempimento spontaneo”. La compliance viene inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata, o per posta ordinaria se il contribuente non possiede o non ha comunicato l’indirizzo PEC. Ad ogni modo l’avviso sull’avvio dei controlli è consultabile anche nel proprio “Cassetto fiscale”.

L’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso. Ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia. Un modo per porre rimedio all’eventuale errore. I dati contenuti nelle comunicazioni sono:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (queste ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria), comunicate dal contribuente stesso;
  • modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.
  • Le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”. In quest’area sono resi disponibili i seguenti dati:

  • protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
  • somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione IVA;
  • importo della somma delle operazioni relative a: cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria;
  • ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione IVA;
  • dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
  • ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA;
  • dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
  • ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali.
  • I contribuenti possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi e beneficiare della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. Inoltre il provvedimento stabilisce che lo stesso contribuente può segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.