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Superbonus 110%, c’è un numero massimo di case per i lavori?

Non c’è limite all’applicazione del Superbonus 110% su più di due unità immobiliari nello stesso condominio. È quanto specificato dall’Agenzia dell’Entrate nella risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020, fornendo ulteriori chiarimenti sugli ambiti di applicazione delle agevolazioni per i lavori di efficientamento energetico degli edifici.

Con le nuove disposizioni vengono superati alcuni impedimenti sulla riqualificazione energetica ed antisismica dei condomini previsti dal decreto Rilancio. Sui lavori riguardo parti comuni degli edifici condominiali, infatti, si può prevedere la possibilità di ricevere la maxi-detrazione per più di due unità immobiliari.

Superbonus 110%, no limite di due case per lavori di condominio: i vincoli del Dl Rilancio

Nel comma 10 dell’articolo 119 del Dl Rilancio è previsto un limite sull’applicazione del superbonus a un numero massimo di due case per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.

Con l’ultima risoluzione l’Agenzia delle Entrate richiama il vincolo, specificando come il limite delle due case sia previsto esclusivamente per i lavori di riqualificazione energetica, nei casi di:

  • lavori di isolamento termico degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie degli stessi;
  • interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, con caldaie a condensazione e ad alta efficienza energetica;
  • altri lavori rientranti nell’ecobonus ordinario ritenuti “trainati”, ovvero eseguiti congiuntamente con uno degli interventi trainanti.
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    Superbonus 110%, no limite di due case per lavori di condominio: i chiarimenti

    Circostanze che se seguite alla lettera avrebbero di fatto bloccato molti interventi condominiali. Per questo la risoluzione esclude dal limite delle due unità immobiliari i lavori effettuati sulle parti comuni in condominio.

    Come spiegato dall’Agenzia in tal caso la maxi-detrazione è applicata in riferimento ai costi riconosciuti a ciascun condomino, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio stesso.

    Ma fuori dall’agevolazione rimangono comunque i lavori cosiddetti “trainati” finalizzati al risparmio energetico del singolo appartamento posseduto. Per questi casi il vincolo delle due unità immobiliari rimane confermato.

    Nella definizione della tipologia di lavori “trainanti” rientrano in generale, con riguardo ai rispettivi massimali, l’isolamento termico degli edifici, i lavori di sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione in condominio, gli interventi su edifici singoli e villette per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore e infine i lavori di adeguamento antisismico.