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Superbonus 110%, i massimali per porte e finestre

Superbonus 110%, cos’è e come funziona

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il termine ultimo per l’utilizzo dell’agevolazione è spostato al 31 dicembre 2022 per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Superbonus 110% per porte e finestre: cosa sapere

Tra i lavori che riconosco l’accesso al Superbonus 110% rientra anche la sostituzione di porte e finestre, quando la stessa è correlata all’intervento principale di efficientamento energetico. Sono interventi agevolabili (cd. principali o trainanti) quelli di:

  • isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • lavori antisismici, per i quali la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
  • Se la sostituzione degli infissi (comprese port e finestre) comprende le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, allora la stessa riconosce l’accesso all’super agevolazione, anche se entro determinati limiti.

    Superbonus 110%: i massimali per porte e finestre

    Come chiarito in una nota dall’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica (ENEA), Per tutti gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano dotati di “impianto di climatizzazione invernale” e risultino in regola con il pagamento di eventuali tributi e “esistenti” (ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso), l’entità del beneficio si traduce in una detrazione del 50% delle spese sostenute, con un limite massimo ammissibile di 60 mila euro per unità immobiliare.

    L’intervento, inoltre, deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione). Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate 6:

  • per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all’ art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni;
  • per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020.
  • Stando a quanto ribadito dall’assistente virtuale dell’Ente, infine, per serramenti e infissi l’agevolazione è riconosciuta a patto che si rispettino i limiti individuati dal legislatore. Infatti, restano esclusi dall’agevolazione gli infissi connessi alla modifica dimensionale o, anche, allo spostamento delle aperture, mentre non spettano le detrazioni fiscali in caso di realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, tranne che nei casi di demolizione e ricostruzione.

    Come già spiegato sopra, inoltre, finestre ed infissi sono agevolabili solo se il lavoro è eseguito nel rispetto della forma e dimensioni del componente sostituito, anche se sono tollerati scostamenti contenuti, pari al 2 per cento, dovuti a questioni tecniche non eludibili. In questa casi, tuttavia, è importante ricordare che la modifica alle dimensioni così come lo spostamento delle aperture in caso di sostituzione di serramenti e infissi non deve essere arbitraria, poiché è ammessa solo se collegata a motivi tecnici.