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Superbonus 110%: spese detraibili, tempistiche, imputazione spese

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E/2020, ha fornito diversi chiarimenti sulla fruibilità del nuovo Ecobonus al 110% introdotto dal Dl Rilancio: le spese detraibili, le tempistiche d’attuazione e i periodi di imposta in cui possono essere imputate.

Le spese agevolabili
E’ possibile accedere alla maxi detrazione per alcuni lavori come l’installazione dei pannelli fotovoltaici o la sostituzione degli infissi a condizione, però, che questi interventi, denominati trainati siano vincolati ai lavori trainanti.
Gli interventi “trainanti” che garantiscono l’accesso all’Ecobonus 110% sono quelli finalizzati all’isolamento termico, alla sostituzione di impianti di riscaldamento e al miglioramento antisismico degli edifici. Se effettuati congiuntamente a questa tipologia di intervento, la detrazione sale al 110% anche per gli altri interventi finalizzati all’efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013.

la Circolare dell’Agenzia riconosce la possibilità di accedere alla detrazione fiscale al 110% anche per le spese accessorie ai vari interventi (trainanti e non). Possono dunque essere detratte le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori. Ad esempio, purché gli interventi vengano effettivamente realizzati, rientrano tra le spese agevolabili:

  • l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione.
  • Detraibili al 110% anche gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi. Ad esempio:

  • le spese relative all’installazione di ponteggi;
  • le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori;
  • l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione:
  • l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi;
  • la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori.
  • Superbonus 110% per le spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
    Il superbonus del 110% viene riconosciuto sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. L’Istituto autonomo case popolari (Iacp) e simili, godono di un arco temporale più ampio: il termine, in questo caso, è il 30 giugno del 2022. E’ sempre possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, come alternativa alla maxi-detrazione sulla dichiarazione dei redditi, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

    Superbonus, le date utili per gli interventi trainati
    La norma dice anche che, per avere diritto al superbonus, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati (il fotovoltaico, le finestre, ecc.) devono essere comprese tra la data di inizio e quella di fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
    Ad esempio: se l’inizio dei lavori per il cappotto termico è al 15 luglio e la fine è al 15 settembre, per avere diritto al 110% sui pannelli fotovoltaici le spese per l’installazione di questi ultimi deve essere fatta entro quell’intervallo di tempo. Non prima, non dopo.
    Ora l’Agenzia delle Entrate precisa che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione. E fino a qui c’eravamo: cappotto o sostituzione dell’impianto di climatizzazione devono essere datti tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 (o il 30 giugno 2022 per Iacp e simili).
    Le spese, invece, per gli interventi trainati devono essere sostenute non solo nel periodo in cui è in vigore il superbonus, ma anche nell’intervallo di tempo entro il quale viene fatto l’intervento trainante che giustifica la maxi-detrazione.

    Ecobonus 110%: imputazione spese
    La circolare delle Entrate entra anche nel merito di come si individua il periodo d’imposta in cui imputare le spese:

  • per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali) si far riferimento alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa), indipendentemente dalla data di avvio degli interventi;
  • per le imprese individuali e le imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR si fa riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti (criterio di competenza).
  • per le spese sostenute da soggetti diversi, relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici bisogna tener conto della data di effettuazione del bonifico da parte del condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
  • Fonte: quifinanza.it