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Superbonus 2024: tutte le novità

A partire dal 1 gennaio 2024 il superbonus ha subito un’ulteriore riduzione dell’aliquota passando dal 90% al 70%.

E’ bene ricordare che, il Governo Meloni aveva annunciato, che non avrebbe previsto alcuna proroga sul superbonus e tale volontà viene confermata dal DL n 212/2023 pubblicato in GU n 302 del 29.12.2023 denominato anche salva spese che prevede una sanatoria per il superbonus e i lavori non completati al 31 dicembre 2023 e altre novità in tema di bonus barriere architettoniche. Vediamo i dettagli.

Superbonus: i lavori non completati al 31.12.2023

Il DL n 212/2023 composto da 4 articoli, all’art 1 rubricato Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia  prevede che:

  • in relazione ai cantieri avviati, nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “Superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023. In sostanza si prevede che la detrazione spettante per gli interventi superbonus che sino al 31 dicembre 2023 può essere del 110% o del 90% a seconda dei casi, per la quale si è optato per la cessione o per lo sconto sulla base di SAL effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sarà oggetto di recupero se i medesimi interventi non verranno ultimati, ivi compreso il caso in cui ciò comporti il mancato conseguimento del miglioramento di due classi energetiche richiesto;
  • per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024 si confermano le percentuali previste a legislazione vigente (pertanto dal 1 gennaio si è passati al 70%).

Superbonus 2024: i cittadini con redditi bassi

Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri “Superbonus 110%” che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Superbonus 2024: le novità per le cessioni

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n 212/2023 ossia dal 30.12.2023, si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

A tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità. 

Inoltre, sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.

Superbonus 2024: come cambia

Come anche evidenziato dagli ultimi chiarimenti a tema superbonus pubblicati con la Circolare n 13/2023, il comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater, recante «Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico», ha modificato il comma 8-bis1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e introdotto il comma 8-bis.1.

Per effetto di tali modifiche, il Superbonus si applica: 

  • nella misura del 110 per cento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022:
    • dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a, dell’articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119); la detrazione spetta ai medesimi soggetti:
      • nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023,
      • del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024,
      • del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

 

  •  nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (comma 9, lettera b, dell’articolo 119), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo; per tali interventi, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119, non superiore a 15.000 euro; 

 

  • nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (comma 9, lettera c, dell’articolo 119), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 9, lettera d, dell’articolo 119), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

Da tenere in conto le ultime novità appena approvate, di sopra evidenziate in sintesi, per le quali si rimanda al Dl n 212 del 29.12.2023.

(Fonte: Fisco e Tasse) 

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Superbonus: cosa prevede il decreto n 212/2023 per i lavori già avviati e non completati. Le misure per i redditi bassi e per i disabili